Normativa e prassi

1 Giugno 2021

Sospensione versamenti ritenute, quando la norma non coincide

Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia chiarisce che la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto “Cura Italia”, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, come espressamente stabilito nell’articolo 62 dello stesso Dl. Nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, intendendo nelle misure fiscali una generica e generale interruzione,  non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito dei presenti chiarimenti, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

In particolare, spiega l’Agenzia, la disposizione contenuta nell’articolo 61 ha disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente decreto legge non convertito, il n. 9/2020, definendo con maggior esattezza il perimetro dei versamenti sospesi. Nel dettaglio:

  • ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, stabilendo che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con esclusione quindi delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
  • ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’Iva
  • ha esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori ben individuati.

L’articolo 62, comma 2, dello stesso Dl n. 18/2020, diversamente, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Nell’articolo 61 il legislatore non ha esteso la sospensione alle trattenute, espressamente previste nel successivo articolo 62.

Dalla lettura normativa tratteggiata, l’Agenzia ritiene, dunque, che le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali non sono ricomprese tra i versamenti sospesi indicati all’articolo 61, né emerge alcun riferimento in tal senso nella relazione tecnica e illustrativa allo stesso Dl.

A parere dell’Agenzia, il disallineamento evidenziato tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del “Cura Italia”, non disgiunto al veloce susseguirsi degli interventi normativi in materia di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dalla pandemia e alla risonanza mediatica che le “sospensioni dei versamenti” hanno assunto in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento per alcuni sostituti d’imposta. Quest’ultimi in tal senso hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, ritenendo che le misure fiscali fossero indirizzate a una generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.

In tale circostanza, l’Agenzia ritiene, pertanto, che non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella risoluzione odierna, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali (articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente).

Sospensione versamenti ritenute, quando la norma non coincide

Ultimi articoli

Attualità 29 Aprile 2024

Bonus impianti di compostaggio, richieste fino al 31 maggio

Le aziende interessate hanno tempo fino al 31 maggio per inviare all’Agenzia delle entrate il modello con le spese sostenute nel 2023 per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e beneficiare così dell’apposito credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente.

Attualità 29 Aprile 2024

Richiesta Precalcolate Isa 2024, disponibile il software di compilazione

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Attualità 29 Aprile 2024

Beneficiari tax credit musica, disponibile online l’elenco 2024

La Direzione generale cinema e audiovisivo, con un avviso ha reso pubblico l’elenco dei beneficiari del credito d’imposta pari al 30% dei costi dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

Normativa e prassi 29 Aprile 2024

Dichiarazioni Imu/Impi e Imu/Enc: pronti i modelli con le istruzioni

Approvati, con un decreto del Mef del 24 aprile 2024 scorso, i modelli per le dichiarazioni Imu/Impi e Imu/Enc (per esteso Imposta municipale propria/ Imposta immobiliare sulle piattaforme marine e Imposta municipale propria/Enti non commerciali).

torna all'inizio del contenuto