1 Giugno 2021
Sospensione versamenti ritenute, quando la norma non coincide
Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, l’Agenzia chiarisce che la sospensione, disposta dal comma 1 dell’articolo 61 del decreto “Cura Italia”, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative all’addizionali regionale e comunale, come espressamente stabilito nell’articolo 62 dello stesso Dl. Nell’ipotesi in cui i sostituti d’imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, intendendo nelle misure fiscali una generica e generale interruzione, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito dei presenti chiarimenti, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.
In particolare, spiega l’Agenzia, la disposizione contenuta nell’articolo 61 ha disciplinato la sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, già disposta dall’articolo 8 del precedente decreto legge non convertito, il n. 9/2020, definendo con maggior esattezza il perimetro dei versamenti sospesi. Nel dettaglio:
- ha soppresso il riferimento all’articolo 29 del Dpr n. 600/1973, stabilendo che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con esclusione quindi delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato
- ha previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’Iva
- ha esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori ben individuati.
L’articolo 62, comma 2, dello stesso Dl n. 18/2020, diversamente, nel definire il perimetro dei versamenti sospesi da autoliquidazione per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”. Nell’articolo 61 il legislatore non ha esteso la sospensione alle trattenute, espressamente previste nel successivo articolo 62.
Dalla lettura normativa tratteggiata, l’Agenzia ritiene, dunque, che le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali non sono ricomprese tra i versamenti sospesi indicati all’articolo 61, né emerge alcun riferimento in tal senso nella relazione tecnica e illustrativa allo stesso Dl.
A parere dell’Agenzia, il disallineamento evidenziato tra la formulazione degli articoli 61 e 62 del “Cura Italia”, non disgiunto al veloce susseguirsi degli interventi normativi in materia di sospensione dei versamenti tributari, in favore di imprese e professionisti che operano nei settori più colpiti dalla pandemia e alla risonanza mediatica che le “sospensioni dei versamenti” hanno assunto in senso atecnico e generico, potrebbe aver generato il legittimo fraintendimento per alcuni sostituti d’imposta. Quest’ultimi in tal senso hanno sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, ritenendo che le misure fiscali fossero indirizzate a una generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.
In tale circostanza, l’Agenzia ritiene, pertanto, che non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella risoluzione odierna, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali (articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente).
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