Normativa e prassi

20 Maggio 2021

Iva al 10% al Marina Resort ma solo per l’alloggio in mare

Il trattamento Iva agevolato può essere applicato ai servizi resi dai Marina Resort, qualificati come strutture ricettive all’aria aperta, per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie imbarcazioni “ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”, indipendentemente dal tipo di contratto (stagionale, annuale, pluriennale). L’aliquota è ordinaria, invece, per le prestazioni offerte sulle barche nell’ambito dello stazionamento in porto, come il varo o l’alaggio, o sulla terraferma, come il porto a secco. È quanto chiarisce la risposta n. 360 del 20 maggio 2021.

La srl istante è classificata come Marina Resort della Regione di appartenenza. La società, viste le vicissitudini normative, chiede se possa applicare l’aliquota Iva ridotta al 10% per alcuni dei servizi offerti ai diportisti che accoglie nel porto turistico che gestisce. Le prestazioni interessate si risolvono in tre quesiti:

  • contratti di ormeggio per tutti gli ospiti indipendentemente dal tipo di barca (con pernottamento o meno) e di contratto (stagionale, annuale, pluriennale)
  • servizi sulle imbarcazioni (come alaggio e varo) offerti durante la permanenza nel porto
  • contratti di stazionamento a terra e in acqua (ormeggio). Alcuni diportisti, precisa la società, abitano nelle proprie barche a terra e usano richiedere il varo solo all’occorrenza (porto a secco) in caso di navigazione da diporto.

L’agevolazione richiamata dall’istante può essere applicata, per determinate operazioni, ai Marina Resort in quanto riconducibili, secondo l’articolo 32, comma 1, del Dl n. 133/2014, nell’ambito delle strutture ricettive all’aria aperta, che, a loro volta, usufruiscono dell’Iva al 10% (n. 120 del della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva).

L’estensione del beneficio a questo tipo di strutture ha avuto, dalla sua prima apparizione e fino a oggi, un percorso accidentato, caratterizzato da entrate e uscite di scena e modifiche applicative. La Corte costituzionale, in particolare, con la sentenza n. 21/2016, ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma perché demandava a un Dm, senza partecipazione delle Regioni, la definizione della qualificazione dei Marina Resort come strutture turistico ricettive all’aria aperta. Il decreto ministeriale 6 luglio 2016 rimediava alla “dimenticanza” e stabiliva che per essere considerate “strutture ricettive all’aria aperta” devono essere idonee ed attrezzate a consentire l’ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette dotate di attrezzature idonee a consentire l’ormeggio in sicurezza a un numero di unità da diporto non inferiore a sette e possedere specifici impianti, servizi e attrezzature.

Gli interventi legislativi sono ripresi nello scorso anno con il decreto “Agosto” (comma 10-bis dell’articolo 100) che ha limitato l’agevolazione al solo pernottamento dei diportisti e non in generale dei turisti ed escludendo i servizi resi nell’ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento. Quest’ultima preclusione è stata da ultimo “rimossa”, con decorrenza 1° gennaio 2021, dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 598, legge n. 178/2020).

In sintesi, i Marine Resort qualificati come strutture ricettive all’aria aperta possono applicare l’aliquota Iva al 10% alle prestazioni rese ai diportisti “alloggiati” nei porti turistici.

Definito il quadro normativo, l’Agenzia torna al caso esaminato e descrive il corretto trattamento fiscale applicabile per ognuno dei chiarimenti richiesti.

La risposta è positiva a metà per il primo quesito. L’Amministrazione ritiene, infatti, che l’aliquota al 10%, alla luce dell’ultima modifica apportata dal Bilancio 2021, possa essere applicata ai contratti, di qualsiasi tipo (stagionale, annuale, pluriennale), stipulati per la sosta e il pernottamento dei diportisti all’interno delle proprie barche ormeggiate. L’aliquota è invece ordinaria per la sola locazione dello spazio di ormeggio per imbarcazioni.
La riduzione d’imposta connessa alle prestazioni “rese ai clienti alloggiati” (in questo caso i diportisti) secondo il n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, precisa l’Agenzia, si riferisce ai servizi che consentono il soggiorno nella struttura ricettiva, comprensivi non solo dell’alloggio, ma anche delle operazioni a questo strettamente accessorie. Nel caso dei Marina Resort, sono, quindi, agevolabili, oltre ai servizi di accoglienza e messa a disposizione dello specchio acqueo per il pernottamento dei diportisti, a bordo delle proprie imbarcazioni, anche, ad esempio, i servizi di pulizia, di assistenza all’ormeggio, di prenotazione, di vigilanza e sicurezza e l’addebito dei consumi.

Niente Iva scontata, invece, per le operazioni oggetto degli altri due dubbi sollevati dalla società, ossia per le prestazioni sulle imbarcazioni durante la permanenza in porto e i contratti di stazionamento a terra (porto a secco).
L’articolo 32 richiamato specifica che i Marina Resort possono usufruire dell’agevolazione in quanto “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato” e, quindi, perché considerate strutture recettive all’aria aperta.
Dalla lettura della disposizione appare, quindi, chiaro che l’aliquota al 10% non è applicabile alle operazioni effettuate durante lo stazionamento in porto riguardanti lo spostamento dall’acqua alla terraferma o viceversa dell’imbarcazione, perché operazioni non di natura tipicamente recettiva. Stessa conclusione per i contratti di “porto a secco” ossia che prevedono il “parcheggio” nel porto ma a terraferma.

Iva al 10% al Marina Resort ma solo per l’alloggio in mare

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