Normativa e prassi

21 Maggio 2021

Isa “ritoccati” con decreto Mef – 2 Le nuove cause di esclusione

I contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo si troveranno anche quest’anno, in sede di dichiarazione dei redditi, di fronte al giudizio di affidabilità fiscale ottenibile attraverso gli Isa.
L’applicazione degli Isa in un anno così problematico, quale è stato il 2020, caratterizzato dalle gravi conseguenze economiche causate dalla pandemia, avrebbe potuto comportare delle oggettive difficoltà nella valutazione del grado di affidabilità fiscale dei contribuenti, se non fosse stata prevista la possibilità di adottare delle misure che consentissero allo strumento utilizzato dall’Amministrazione fiscale di adeguare i risultati alle mutate circostanze economiche.

Il legislatore è pertanto intervenuto con il Dl n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) che, all’articolo 148, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.
L’intento è dunque stato chiaro: l’applicazione degli Isa nelle annualità in cui si sono verificate le conseguenze economiche negative provocate dalla pandemia, dovrà essere effettuata attraverso dei correttivi che consentano di adeguare i risultati alle mutate circostanze economiche, laddove tali interventi non dovessero essere in grado di assolvere questa funzione (ad esempio perché il contribuente nel corso del 2020 ha subito un drastico calo delle attività che nessun correttivo sarebbe in grado di misurare) è necessario prevedere l’inapplicabilità di uno strumento che non è più in grado, nel caso specifico, di valutare correttamente l’affidabilità fiscale del contribuente che ha subito danni economici particolarmente gravi.
In base a queste premesse, il ministro dell’Economia e delle finanze ha provveduto con due successivi decreti, firmati in data 2 febbraio e 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli Isa.

Le cause di esclusione previste dal Dm 2 febbraio 2021
Il decreto Mef del 2 febbraio 2021 ha previsto che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi previsti dall’all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
  2. che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  3. che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto.

I criteri seguiti per l’individuazione delle cause di esclusione in argomento sono stati stabiliti in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati identificati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, a opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di contribuenti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19.

Nell’elenco dei codici Ateco esclusi dall’applicazione degli Isa, allegato al decreto del 2 febbraio, compaiono 85 attività, riguardanti essenzialmente i settori del commercio e dei servizi, individuate in quelle sottoposte alle misure restrittive previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre. Tali attività, come si legge nella nota allegata al decreto stesso, rappresentano quelle che, per effetto dei Dpcm emanati dopo l’estate, sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del Paese, a ulteriori sospensioni che si sono sommate alle chiusure definite nei Dpcm del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.

Individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli Isa
Il decreto Mef del 30 aprile 2021 ha successivamente individuato un ulteriore elenco di attività escluse dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, che integra le tre cause già definite con il precedente decreto del 2 febbraio 2021.

Si tratta, in questo caso, di 82 codici attività per i quali, in fase di analisi è risultata verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  • oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, presenta una riduzione delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33 per cento
  • oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell’imponibile del 2020 rispetto al 2019, superiore al 33 per cento.

Il criterio adottato in quest’ultimo decreto risponde, quin, alla logica di escludere quelle attività per cui, aldilà dei giorni di chiusura nel corso dell’anno, è stato riscontrato un calo generalizzato dei ricavi rispetto al 2019, tale da ipotizzare che i contribuenti che le esercitano hanno subito in misura particolarmente grave gli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia.

Nella Nota tecnica e metodologica allegata al decreto del ** aprile si legge, infatti, che, per poter individuare queste ultime attività economiche, sono state utilizzate le informazioni relative ai contribuenti:

  • che hanno applicato gli Isa per il periodo d’imposta 2019 (che ammontano a circa 2,7 milioni)
  • che hanno presentato il modello per la trasmissione delle comunicazioni periodiche Iva relative agli anni d’imposta 2019 e 2020
  • che sono presenti nell’archivio delle fatturazioni elettroniche relative agli anni d’imposta 2019 e 2020.

L’analisi di tale campione di soggetti ha consentito, pertanto, di individuare le categorie di operatori economici per le quali si sono osservati effetti più diffusi in termini di contrazione delle operazioni attive o dei fatturati tra le due annualità.
In questo nuovo elenco di codici Ateco compaiono alcune attività che erano rimaste fuori dal primo elenco perché non rientravano tra quelle sottoposte a misure di chiusura dalle disposizioni del 2020, ma che, in realtà, hanno subito gravi danni economici a causa della pandemia; si pensi ad esempio agli alberghi e alle strutture ricettive che, pur versando in gravi difficoltà, sono state escluse dagli Isa solo con l’ultimo decreto.
Nell’elenco delle 82 attività escluse con il decreto del ** aprile compaiono molte attività del comparto delle manifatture che non avevano trovato collocazione nel precedente decreto, ma anche altre attività, quali, ad esempio, quella di trasporto con taxi o delle agenzie di viaggio o, ancora, delle guide e degli accompagnatori turistici.

Sommando, quindi, il numero dei codici individuati dai due decreti di febbraio e aprile, si arriva alla conclusione che ben 167 attività economiche rimarranno fuori dall’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2020, a cui, ovviamente, andranno aggiunti tutti i contribuenti che hanno registrato un calo dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% rispetto al periodo d’imposta precedente e coloro che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Tali esclusioni, ovviamente, si affiancano a quelle ordinariamente previste dalla norma istitutiva degli Isa e dei relativi decreti di approvazione (inizio o cessazione attività, periodo di non normale svolgimento, eccetera)

Occorre, in verità, tenere in considerazione che, stante la continuità del nuovo criterio utilizzato per individuare i soggetti esclusi con quelli già utilizzati nel decreto del 2 febbraio 2021, vi sono delle sovrapposizioni tra i soggetti interessati dalle diverse cause di esclusione; ad esempio, una parte rilevante dei contribuenti per i quali si è verificata una diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto a quelli del 2019 superiore al 33% è al contempo interessata dalla nuova ipotesi di esclusione disciplinata nell’ultimo decreto.

Tuttavia, è lecito ipotizzare che la platea di coloro che quest’anno non applicherà gli Isa e che, di conseguenza, non avrà la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal Dl n. 50/2017, si assesterà su un numero assai consistente.

La compilazione del modello Isa per i contribuenti esclusi
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa per effetto delle nuove ipotesi legate al Covid, saranno comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, affinché possa essere garantita la continuità della banca dati Isa. Le informazioni comunicate con i modelli per l’applicazione degli Isa sono, infatti, utilizzati sia per consentire la revisione di questi ultimi alla scadenza dei due anni prevista dal comma 2 del medesimo articolo 9-bis del citato decreto, sia per predisporre i dati elaborati centralmente relativi agli otto periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione, da mettere a disposizione dei contribuenti per la corretta applicazione degli Isa.
La trasmissione del modello compilato dovrà essere effettuata avendo cura di compilare il frontespizio dei quadri RE, RG o RF del modello Redditi 2021, indicando il codice afferente la causa di esclusione dall’applicazione degli Isa.
Nelle istruzioni ai modelli Redditi 2021 PF, SP, SC e ENC, sono infatti elencati i codici relativi a ogni causa di esclusione dall’applicazione degli Isa.

In particolare, per quanto riguarda le cause correlate al Covid, dovrà essere indicato il codice:

  • 15, se il contribuente è escluso per via della diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
  • 16, se il contribuente è escluso perché ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  • 17, se il contribuente è escluso perché esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella “Tabella 2 – Elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020” allegata alle “Istruzioni parte generale Isa”.

A tal proposito, va ricordato, infatti, che nella tabella 2, allegata alle istruzioni, Parte generale dei modelli Isa, sono elencati tutti i 167 codici attività esclusi.

Fine.
La prima puntata è stata pubblicata martedì 18 maggio

Isa “ritoccati” con decreto Mef – 2 Le nuove cause di esclusione

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