19 Maggio 2021
Conformità apparecchi da gioco: Iva sul costo del nulla-osta in rivalsa
La somma addebitata dal produttore/importatore all’acquirente degli apparecchi da intrattenimento Awp (amusement with prize), a titolo di rivalsa del “corrispettivo una tantum” dovuto dal cedente all’ex Aams per il rilascio del nulla-osta relativo alla distribuzione di tali apparecchi (Nod) entra nella base imponibile Iva. L’esercizio del diritto di rivalsa dell’una tantum, infatti, non è contemplato dalla norma di riferimento.
Così, in estrema sintesi, risponde l’Agenzia alla domanda di una società, che acquista e gestisce apparecchi Awp, relativa al trattamento Iva di questi importi addebitatigli in fattura dai propri fornitori (risposta n. 357 del 19 maggio 2021).
A parere della società, nonostante la denominazione di corrispettivo una tantum, adottata dal legislatore, le somme fisse e forfettarie versate a fronte del rilascio dei nulla-osta di distribuzione da parte dell’ex Amministrazione autonoma del monopoli di Stato (ora Agenzia delle dogane dei monopoli) non presentano le caratteristiche proprie degli importi pagati a titolo di “corrispettivo”, intesi quali controprestazioni monetarie di un obbligo sinallagmatico nel rapporto con l’ex Aams. Infatti, le procedure di rilascio dei nulla-osta autorizzativi, tra cui il Nod, nonché le relative obbligazioni di pagamento a carico degli interessati (produttori, gestori, concessionari) sono imposte dalla legge e il soggetto che percepisce il corrispettivo agisce in veste di pubblica autorità, quindi, non assume lo status di soggetto passivo d’imposta.
In sostanza, per l’istante, il riaddebito in questione dovrebbe assumere natura di traslazione di oneri amministrativi di carattere obbligatorio ai fini del rilascio del Nod, sostenuti in nome e per conto del gestore, riconducibile, in quanto tale, nell’alveo delle spese anticipate in nome e per conto del gestore, con conseguente esclusione di dette somme dalla base imponibile Iva.
Tutto vero, ma c’è un ma, messo in evidenza dalla direzione Giochi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale si è rivolta l’Agenzia delle entrate per un corretto inquadramento della tematica.
La direzione interessata, dopo aver ricostruito il contesto normativo, individuato nell’articolo 27, comma 3, del Dl n. 4/2019, che ha istituito l’una tantum per il rilascio delle certificazioni di conformità degli apparecchi da gioco previste dall’articolo 38 della legge n. 388/2000, e aver precisato che, in generale “ai fini della qualificazione giuridica della somma imposta al produttore/importatore degli apparecchi AWP per il rilascio dei Nullaosta di distribuzione,…, si ha ragione di ritenere che tale somma, al pari di quella erogata dal concessionario per il Noe – nulla-osta per la messa in esercizio – non assuma natura tributaria ma si qualifichi quale onere amministrativo connesso, in via generale, all’esercizio del gioco mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS”, ha osservato che “l’esercizio del diritto di rivalsa, oltre a non essere contemplato dalla norma di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. n. 4/2019, non trova disciplina nei diversi capitolati che di fatto regolano i rapporti tra quest’Agenzia e i diversi soggetti che partecipano alla filiera del gioco lecito esercitato attraverso gli apparecchi con vincita in denaro, risultando tale aspetto ascrivibile al rapporto più propriamente contrattuale, o comunque privatistico, intercorrente tra l’aggiudicatario della concessione (concessionario), il proprietario ovvero possessore degli apparecchi (gestore) e il produttore/importatore degli stessi“.
Dalla ricostruzione, pertanto, emerge chiaramente che la somma dovuta per il rilascio del nulla-osta di distribuzione è un onere amministrativo imposto al solo produttore e/o importatore degli apparecchi, in relazione al quale il legislatore non ha riconosciuto alcun diritto di rivalsa.
La conseguenza è che, tenuto conto dei rapporti negoziali intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell’operazione di acquisizione degli apparecchi, le somme addebitate dal fornitore, all’acquirente degli stessi, a titolo di rivalsa del “corrispettivo una tantum” dovuto dal cedente, devono essere qualificate come “oneri verso terzi accollati al cessionario”, che concorreranno, insieme al corrispettivo pattuito contrattualmente, alla formazione della base imponibile Iva, relativa alla cessione degli apparecchi.
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