18 Maggio 2021
Tamponi antigenici e test sierologici, cessione esente fino a tutto il 2022
Le prestazioni che hanno per oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario, corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall’Adm, sono ricomprese nelle prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per Covid-19 e devono ritenersi, fino al 31 dicembre 2022, esenti dall’Iva, senza pregiudizio del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 354 del 18 maggio 2021.
A interpellare l’Agenzia è una farmacia che svolge a favore dei propri clienti test sierologici e tamponi antigenici rapidi, servizio quest’ultimo effettuato con l’ausilio di un infermiere o di un medico. In particolare, la società riferisce che, fino al 31 dicembre 2020, ha considerato l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi tramite l’ausilio di un infermiere o di un medico esente da Iva (articolo 10, primo comma, n. 18, del Dpr n. 633/1972), sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 60/2017, in merito alle a) prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari e b) prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo. Diversamente ha considerato tra le prestazioni di cui alla lettera b), quelle relative ai test sierologici rapidi senza intervento di operatori sociosanitari e dunque imponibili ad aliquota ordinaria.
L’istante chiede se il servizio di tamponi antigenici rapidi può beneficiare dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 1, comma 452 della legge di bilancio 2021. La sua perplessità nasce dall’inciso inserito nella disposizione che, nel prevedere l’agevolazione per la cessione delle strumentazioni per diagnostica da Covid-19, la estende alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.
L’Agenzia richiama il dettato normativo in questione che ha stabilito che: “In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
Sulla base della direttiva Ue n. 2020/2020, da cui trae origine tale disposizione, gli Stati membri possono adottare, fino al 31 dicembre 2022, l’esenzione dall’Iva con diritto a detrazione per le forniture dei vaccini, le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro e per le prestazioni di servizi strettamente connesse.
In relazione alla strumentazione per diagnostica per Covid-19, la disposizione comunitaria precisa che possono beneficiare dell’esenzione Iva “solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile”. Di conseguenza, tra la strumentazione per diagnostica per Covid-19 di cui al numero 1-ter.1 della tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto Iva, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti da Iva solo le cessioni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti prescritti.
Al riguardo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella circolare n. 9/2021 ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi codici Taric, compresi quelli relativi alla strumentazione per diagnostica.
In relazione alle prestazioni di servizi strettamente connesse agli strumenti di diagnostica in vitro per Covid-19, con le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall’Adm, secondo l’Agenzia, è ragionevole includere le prestazioni che hanno per oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario.
Peraltro, a proposito delle cessioni gratuite dei beni indicati nell’articolo 124 a favore di uno dei soggetti di cui all’articolo 10, primo comma, n. 12) del decreto Iva, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità (cfr. circolare n. 26/2020).
Fatte le premesse, l’Agenzia conclude che, fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono considerarsi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, senza pregiudizio per l’istante del diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto Iva.
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