Normativa e prassi

18 Maggio 2021

Beneficiario italiano trust estero, non c’è imposta di successione

Le somme corrisposte al beneficiario italiano deceduto, derivanti da un trust oltre oceano, non scontano l’imposta sulle successioni e donazioni, per mancanza del requisito della territorialità. Entrano, però, nell’attivo ereditario e, quindi, concorrono a formare la base imponibile della dichiarazione di successione degli eredi. Questi ultimi, in particolare, tenuto conto che il decesso è avvenuto a 2020 avanzato, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius, compilando il quadro RW, in quanto fino alla data del decesso lo stesso si qualifica come beneficiario individuato del trust estero, nonché come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust, secondo la normativa interna (articolo 4, del decreto legge n. 167/1990).

È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 351 del 18 maggio 2021 fornita alle eredi di un contribuente beneficiario finale di un trust statunitense, passato a miglior vita prima che gli venisse liquidato il patrimonio del trust, costituito esclusivamente da beni mobili (rapporti bancari e quote di fondo di investimento) collocati negli Stati Uniti.

Le istanti ritenevano che le somme in argomento dovessero essere assoggettate esclusivamente all’imposta sulle successioni e donazioni in misura del 6% da applicare ai trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado (articolo 2, comma 48, lettera b), del Dl n. 262/2006).

Riguardo al trust, argomenta l’Agenzia, in ambito fiscale il legislatore è intervenuto nel tempo prevedendo diverse disposizioni, tra cui, in tema di imposte sui redditi, l’articolo 73, comma 2, del Tuir. E, in particolare, afferma che i “redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti” costituiscono redditi di capitale. Come chiarito nella circolare n. 61/2010, tale disposizione si riferisce anche ai trust non residenti, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di rendere il beneficiario residente individuato soggetto passivo con riferimento ai redditi ad esso imputati dal trust, a prescindere dalla residenza di quest’ultimo.

Con riferimento specifico agli obblighi tributari dei “beneficiari individuati” di trust, lo stesso legislatore è intervenuto con l’articolo 4, del Dl n. 167/1990 prevedendo  che “le persone fisiche, (…), residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi” compilando il quadro RW. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall’articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”. Un obbligo, come chiarito nella circolare n. 38/2013, che riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate a società (di qualsiasi tipo) o a entità giuridiche diverse dalle società (ad esempio, fondazioni o trust) siano riconducibili a persone fisiche, a enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse, come nell’ipotesi di beneficiari individuati dall’’articolo 73, comma 2 del Tuir.

Nel caso concreto, il trust è stato istituito in data 18 gennaio 2007, in California (Stati Uniti) dallo zio del de cuius, disponente cittadino statunitense e anche primo beneficiario fino alla propria morte. Il patrimonio del trust è costituito esclusivamente da attività finanziarie collocate all’estero e il trustee è un soggetto non residente in Italia. L’atto di trust individua il de cuius (all’epoca in vita), quale beneficiario finale del trust, avente diritto alla distribuzione del relativo patrimonio al verificarsi dell’evento morte del disponente/primo beneficiario. Perciò, a seguito al decesso del disponente, avvenuto in data 6 marzo 2020, il trustee ha comunicato al beneficiario finale l’insorgenza del suo diritto alla distribuzione del patrimonio del trust. In data 12 agosto 2020, il trustee ha trasmesso al beneficiario finale il rendiconto del patrimonio del trust, comunicando l’importo della somma spettante e, poi, il 29 ottobre 2020, ha disposto un bonifico in suo favore, su un conto corrente acceso presso una banca italiana.

Pertanto, il de cuius, fino alla data del proprio decesso (avvenuto il 31 agosto 2020) si qualifica come beneficiario individuato del trust estero e, quindi, come titolare effettivo ai fini del monitoraggio fiscale dei beni in trust. Di conseguenza, le somme attribuite allo stesso dal trust costituiranno redditi di capitale per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust dal 6 marzo 2020 e al 31 agosto 2020 e andranno segnalati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, a cura delle eredi. Queste, infatti, “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” (articolo 65, Dpr n. 600/1973). Tenuto conto che il decesso è avvenuto nel periodo di imposta 2020, lo stesso in cui ha assunto la posizione di beneficiario del trust, le eredi sono tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.

Per quel che concerne, invece, l’imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust, l’amministrazione richiama l’articolo 2 del Dlgs n. 262/2006 in base a cui l’imposta si applica anche in caso di costituzione di vincoli di destinazione. In linea di principio, l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari dello stesso da parte del trustee determina l’applicazione dell’imposta.
Tuttavia, nel caso al suo esame, considerato che il disponente del trust era residente negli Stati Uniti e che il bene oggetto dell’attribuzione è una attività finanziaria costituita da un credito nei confronti dello stesso trust, manca il presupposto della territorialità che preclude l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.

In ogni caso, l’importo complessivamente dovuto dal trust al de cuius farà parte “dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario” (articolo 8, Dlgs n. 346/1990), il cui valore complessivo alla data dell’apertura della successione deve essere ricompreso nella base imponibile della dichiarazione di successione.

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