18 Maggio 2021
Destinazione sanitaria, imprescindibile per l’accesso al regime Iva agevolato
Il trattamento di favore, previsto dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020, può essere applicato a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione e, pertanto, ne possono fruire tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore/distilleria fino alla vendita al dettaglio. La finalità sanitaria è rispettata nella generalità dei casi, ma se la sua dimostrazione non è desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività la stessa può essere corroborata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta di verificare i dati e le situazioni oggettive. Questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella risposta n. 5 del 18 maggio 2021 dell’Agenzia delle entrate a una consulenza giuridica relativa alla corretta applicazione della norma del Dl “Rilancio”, che, modificando la Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto Iva, ha previsto l’esenzione da Iva per il 2020 e l’applicazione dell’aliquota al 5% dal 2021, tra gli altri, ai detergenti disinfettanti per mani e alla soluzione idroalcolica in litri.
L’associazione istante, in particolare, chiedeva ulteriori precisazioni in relazione a:
1. la dimostrazione della destinazione dei prodotti, ossia se la finalità sanitaria per l’applicazione del regime agevolato può essere provata, oltre dalla natura stessa dell’impresa ricevente, da una dichiarazione dell’acquirente in cui sia attestata la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati
2. la soluzione idroalcolica in litri se l’agevolazione può essere applicata ai codici Taric indicati dell’Adm con circolare n. 12/2020 (codici 2207.1000, 2207.2000,2208.9091, 2208.9099), ossia all’alcol, denaturato o meno, purché destinato a finalità sanitarie. In particolare, il quesito riguarda se la destinazione sanitaria può essere desunta dalla natura dell’acquirente o dimostrata attraverso una sua dichiarazione e se tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna (dal produttore/distilleria alla vendita al dettaglio) possono fruire del regime Iva agevolato
3. le cessioni di soluzione idroalcolica che fanno sempre riferimento al litro come unità di misura. Nello specifico l’istante chiede conferma che ogni cessione – sia di una autocisterna contenente, ad esempio, 30mila litri, sia di cisterne Ibc da 1.000 litri, sia di una confezione da 5 litri – ricada nel campo applicativo dell’articolo 124, sempre che sussista la finalità sanitaria, a prescindere dalle quantità vendute.
Tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, secondo l’Agenzia, è ragionevole ritenere che la finalità sanitaria è rispettata nella generalità dei casi, anche se non può escludersi che alcuni dei beni possono prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario.
Nel caso in cui la dimostrazione della finalità sanitaria del prodotto venduto non è desumibile dalla natura del cessionario e/o del suo settore di attività, la stessa può essere avvalorata con qualsiasi documento ritenuto opportuno, che consenta in sede di controllo di verificare i dati e le situazioni oggettive in essa contenuti. Resta, infatti, impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di valutare, sulla base delle circostanze e dei fatti specifici, se i documenti probatori sono idonei a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi e non di semplici dichiarazioni di parte, l’effettivo uso sanitario dei prodotti.
Riguardo alla soluzione idroalcolica in litri, l’Agenzia conferma che l’agevolazione è limitata ai prodotti per i quali Adm ha individuato nella circolare n. 12/2020 i relativi codici Taric, e solo per i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come Pmc o biocidi, a base di etanolo almeno maggiore o uguale al 70 per cento.
L’Amministrazione precisa che il regime agevolativo può essere applicato a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Pertanto, tutte le cessioni lungo tutta la catena di consegna, dal produttore/distilleria fino alla vendita al dettaglio, sono sottoposte allo stesso trattamento di favore. E, infine, conferma che le cessioni di soluzione idroalcolica, sia di una autocisterna contenente, ad esempio, 30mila litri, sia di cisterne Ibc da 1.000 litri sia di una confezione da 5 litri, ricadono nel campo applicativo dell’articolo 124, sempre a patto che il prodotto sia destinato a finalità sanitarie.
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