Normativa e prassi

28 Aprile 2021

Crediti post-concorsuali intoccabili dai debiti del fallito ante-procedura

Il Fisco non può compensare i crediti d’imposta endoconcorsuali maturati dalla massa fallimentare con i debiti iscritti a ruolo connessi all’attività svolta dal contribuente prima dell’apertura della procedura coatta amministrativa anche se formalizzata soltanto dopo la dichiarazione di fallimento. È quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 302 del 28 aprile 2021.

Il dubbio da sciogliere è di una società in liquidazione coatta amministrativa che, tramite il suo commissario liquidatore, ha chiesto, con il modello Iva 2020, un rimborso di natura endoconcorsuale, e chiederà, con la dichiarazione dei redditi, un rimborso Ires, originato da ritenute d’acconto sugli interessi attivi maturati sui conti correnti intestati alla procedura e pertanto, anch’esso, di natura endoconcorsuale.
Volendo vendere a terzi tali crediti, l’istante vuole sapere se l’amministrazione possa utilizzare le somme in questione per compensare eventuali debiti tributari iscritti a ruolo, relativi ad annualità pre-concorsuali anche se formalizzati a liquidazione già attivata, a carico del fallito. Le somme contestate, tra l’altro, sono state oggetto di contenzioso con esito favorevole alla contribuente, per cui non possono essere utilizzate dai creditori in compensazione dei debiti realizzati a procedura aperta, in base all’articolo 56 della legge fallimentare.

Secondo l’istante, ma anche secondo l’Agenzia delle entrate, i crediti Iva e Ires in questione non possono essere bloccati dalle norme che, molto sinteticamente, tutelano l’Erario nel caso di debiti maturati dai contribuenti, che hanno presentato istanze di rimborso (articolo 23, comma 1, Dlgs n. 472/1997, e articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973).
Le due situazioni, una debitoria e l’altra creditoria, infatti, si riferiscono a periodi e soggetti diversi: i debiti iscritti a ruolo sono scaturiti dall’attività svolta dalla società prima dell’avvio della procedura di liquidazione, i crediti che il commissario chiederà a rimborso per poi cederli a terzi derivano invece da operazioni effettuate post – fallimento. Non rileva che i ruoli siano stati notificati dopo l’apertura della procedura, poiché, come detto, gli stessi originano da operazioni poste in essere prima che alla società venisse negata la possibilità di esercitare l’attività di impresa, ed hanno come presupposto l’escussione di polizze fideiussorie (emesse prima dell’inizio della procedura di liquidazione) e le revoche di agevolazioni concesse durante la fase di operatività.

L’Agenzia ribadisce quanto già chiarito con più documenti di prassi (risposta n. 535/2020, circolare n. 13/2011, risoluzione n. 279/2002) e cioè che non è consentita “la compensazione fra crediti o debiti verso il fallito e, rispettivamente, debiti o crediti verso la massa fallimentare. In tale situazione infatti, le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (fallito e massa fallimentare) e a momenti diversi rispetto alla dichiarazione di fallimento, con conseguente illegittimità della eventuale compensazione”.

La riposta conferma, quindi, che nel caso in esame sono inapplicabili, con riferimento ai crediti d’imposta maturati e chiesti a rimborso post-procedura, le misure previste dagli articoli 23 del Dlgs n. 472/1997 e 28-ter del Dpr n. 602/1973 e utilizzare tali somme in compensazione con i debiti generati ante-procedura concorsuale dalla società.

L’Agenzia ricorda inoltre che in base all’articolo 51 della legge fallimentare, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa, “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”.

Crediti post-concorsuali intoccabili dai debiti del fallito ante-procedura

Ultimi articoli

Attualità 25 Giugno 2026

Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps

Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2

Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.

Normativa e prassi 24 Giugno 2026

Detassazione incrementi retributivi: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia

Precisazioni circa il perimetro applicativo delle imposte sostitutive introdotte dalla legge di bilancio 2026 sugli incrementi contrattuali e indennità per lavoro notturno, festivo e per turni Con la circolare n.

Attualità 23 Giugno 2026

Global minimum tax, istruzioni per la Comunicazione centralizzata

Pubblicate le linee guida del dipartimento delle Finanze per la trasmissione dei dati fiscali con il meccanismo di presentazione centralizzata Il 22 giugno il dipartimento delle Finanze  ha pubblicato le nuove Linee guida in materia di imposizione minima globale (https://www.

torna all'inizio del contenuto