23 Aprile 2021
Iva, integrativa senza sanzioni per il rimborso che manca di visto
Il contribuente che ha presentato la dichiarazione annuale Iva optando per il rimborso, ma dimentica il visto di conformità, può presentare una dichiarazione integrativa entro i termini di accertamento della dichiarazione originaria, anche se la precedente richiesta di rimborso risulta archiviata. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 289 del 23 aprile 2021.
L’istante è una società di diritto svizzero che opera in Italia tramite rappresentante legale. Nel 2019 ha presentato la dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2018 dalla quale emergeva un’eccedenza d’imposta che ha chiesto a rimborso (articoli 30 e 38-bis, decreto Iva), dimenticando l’apposizione del visto di conformità.
La società a dicembre 2019 ha consegnato la documentazione all’ufficio delle Entrate, ma dal suo cassetto fiscale risulta che la domanda di rimborso era stata già archiviata a novembre dello stesso anno, con la casuale “per mancata presentazione documentazione”. L’istante fa presente di non aver ricevuto nessuna nota o informativa in merito e chiede come può ottenere il rimborso del credito Iva in questione.
La via proposta è la presentazione, entro i termini previsti per l’accertamento, di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta 2018 del visto mancate.
Il dubbio nasce dalla circostanza che la rettifica non riguarderebbe, come specificato dalla norma di riferimento, la correzione di errori od omissione o la modifica di importi indicati, ma soltanto l’apposizione del visto di conformità. Un altro interrogativo concerne i possibili effetti dall’avvenuta archiviazione della domanda di rimborso avanzata con la dichiarazione originaria.
La società ritiene inoltre che, per la presentazione della dichiarazione integrativa, non dovrà versare nessuna sanzione e, quindi, di non dover ricorrere al ravvedimento operoso,
L’istante ottiene la completa approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Con più documenti di prassi l’amministrazione ha confermato che il contribuente può modificare la scelta effettuata nella dichiarazione annuale in occasione della quale optava per il rimborso l’eccedenza Iva maturata. Il ripensamento può essere comunicato al Fisco attraverso una dichiarazione integrativa entro la data di decadenza dell’attività di accertamento. Il conto alla rovescia parte dalla presentazione della dichiarazione annuale, relativa al credito Iva chiesto a rimborso, presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i periodi d’imposta successivi al 2015, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione per i periodi precedenti al 2016 (articolo 8, comma 6-bis, Dpr n. 322/1998).
Inoltre, osserva l’Agenzia, visto che la norma consente al contribuente di scegliere, per l’ottenimento del rimborso, tra la prestazione della garanzia o il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’integrativa può essere utilizzata, come precisato dalla circolare n. 32/2014, anche nell’ipotesi in cui non sia modificata la scelta riguardante le modalità di attribuzione del rimborso, ma sia soltanto corretta la mancata o errata apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (vedi articolo “Rimborsi Iva, con il nuovo 38-bis tempi e adempimenti “ristretti”).
Nel caso in cui l’istante non abbia ricevuto nessuna comunicazione di rifiuto del rimborso da parte dell’Agenzia e che, quindi, il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione, la società può presentare la dichiarazione integrativa relativa al 2018, apponendo il visto conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in precedenza non indicati, senza modificare l’opzione per il recupero tramite rimborso del credito Iva. Ininfluente il fatto che la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata.
Infine, trattandosi di integrazioni non dovute a errori o violazione, non sono previste sanzioni.
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