Normativa e prassi

19 Aprile 2021

Alla guida turistica non spettano i contributi riservati alle imprese

Il contributo a fondo perduto istituito dal decreto “Agosto” in favore degli esercenti attività d’impresa non può essere attribuito al contribuente che fa la guida turistica, trattandosi di lavoratore autonomo. L’eventuale indebita percezione dell’indennizzo è regolarizzabile con applicazione delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Per il settore del turismo sono state stanziate specifiche risorse dal decreto “Rilancio”, da assegnare tramite il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (oggi ministero della Cultura).

È, in sintesi, il contenuto della risposta n. 264 del 19 aprile 2021, con cui l’Agenzia delle entrate risolve i dubbi manifestati da una guida turistica, titolare di partita Iva, in merito alla spettanza del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59, Dl n. 104/2020). Nel dettaglio, la norma ha previsto l’erogazione di un indennizzo agli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera, ossia nelle zone A o equipollenti dei comuni che, in base all’ultima rilevazione statistica, hanno registrato presenze di turisti di provenienza estera in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti (capoluogo di provincia) ovvero in numero pari o superiore (capoluogo di città metropolitana). Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 è inferiore ai due terzi di quello relativo al mese di giugno 2019 ed è determinato applicando alla differenza tra quei due valori una percentuale diversificata (15, 10 e 5%) in funzione dei ricavi/compensi realizzati nel 2019 (rispettivamente, non superiori a 400mila euro, superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione), con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2mila euro per gli altri soggetti nonché con un tetto massimo di 150mila euro.
Le incertezze riguardano, in primo luogo, la riconducibilità dell’attività di guida turistica tra quelle d’impresa e, in seconda battuta, l’eventuale obbligo che l’attività, oltre a essere svolta nella zona A, debba avere anche la sede legale in quella stessa area.

A parere dell’Agenzia, non è condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, che, alla luce della “Guida alla definizione di PMI” della Commissione europea (“… Il fattore determinante è l’attività economica e non la forma giuridica. In pratica, ciò significa che possono essere considerate imprese i lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un’attività economica”), ritiene di poter assimilare il lavoro svolto come autonomo a un’attività d’impresa. Infatti, per la corretta applicazione delle norme emanate dal legislatore nazionale, occorre far riferimento alle definizioni contenute nel codice civile ai fini civilistici e nel Tuir ai fini fiscali: se la disposizione richiama l’attività d’impresa, si considera l’articolo 2082 cc (è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi); se la disposizione richiama gli esercenti di lavoro autonomo, si tiene conto dell’articolo 2222 cc (è lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente).
L’attività in oggetto si concretizza in prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse (risoluzione 148/1974).

Pertanto, considerata l’esclusione dei professionisti dal contributo, lo stesso non spetta alla guida turistica, trattandosi di un lavoratore autonomo; ne consegue il venir meno del dubbio circa la rilevanza della sede legale.
Nel caso l’indennizzo sia stato (in tutto o in parte) indebitamente percepito, la violazione potrà essere regolarizzata attenendosi alle modalità previste dal provvedimento 12 novembre 2020 dell’Agenzia delle entrate (punto 6.1).

In chiusura, il documento di prassi ricorda che, a favore degli operatori del settore turistico danneggiati dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, il decreto “Rilancio” (articolo 182, Dl n. 34/2020) ha istituito uno specifico fondo per l’assegnazione, da parte del Mibact, di risorse, tra gli altri, alle guide e agli accompagnatori turistici.

Alla guida turistica non spettano i contributi riservati alle imprese

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