16 Aprile 2021
“Affitti”: il fatturato dell’acquirente nella cessione d’azienda con riserva
Una società che nel 2019 cede un bar con riserva e nel 2020 lo riacquisisce dal gestore inadempiente, per la riduzione del fatturato che dà diritto alla fruizione del bonus locazioni dovrà computare la quota del medesimo fatturato derivante dell’azienda oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito. Va esclusa, invece, la configurazione di un soggetto costituito dopo il 1° gennaio 2019. E’ in sintesi il contenuto della risposta n. 256 del 16 aprile 2021 dell’Agenzia delle entrate.
Il quesito è di una società che nel 2019 aveva ceduto con riserva di proprietà un bar e che poi ha riacquisito nel 2020 a causa di vicende giudiziarie, in quanto l’acquirente, che ha gestito il locale nel 2019, non ha pagato neanche in parte il corrispettivo pattuito.
L’istante ha ripreso quindi l’attività nel 2020 fino a quando c’è stata la chiusura per il lockdown dovuto alla pandemia e chiede se ai fini del bonus locazioni, introdotto dal decreto “Rilancio” per risarcire gli esercenti che hanno dovuto continuare a pagare gli affitti per i locali tenuti chiusi, e degli altri contributi a fondo perduto previsti a ristoro degli operatori economici, può tenere in considerazione, nel calcolo della diminuzione del fatturato, anche gli incassi della società acquirente registrati nel periodo di gestione del bar oppure se sia possibile considerarla “costituita dopo il 1° gennaio 2019”.
Tra i diversi documenti di prassi che hanno chiarito le modalità applicative delle misure a sostegno degli operatori danneggiati dal Covid-19, l’Agenzia ricorda che, in tema di determinazione del calo del fatturato, anche se in riferimento al cfp previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio” e non all’articolo 28 riguardante il bonus locazioni, l’amministrazione, con la circolare n. 15/2020 ha precisato che “In relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo […], si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato». Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti […], a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, […] per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento […]”.
Il principio è stato esteso, con la circolare n. 22/2020, anche ai casi di subentro in un contratto d’affitto d’azienda. In pratica, la diminuzione subìta va calcolata considerando i valori riferibili all’azienda trasferita nel periodo di riferimento sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei ricavi sia per quanto riguarda il calcolo della riduzione del fatturato.
Le stesse regole, ritiene l’Agenzia, considerate le comuni finalità delle misure agevolative introdotte per far fronte agli effetti negativi della pandemia, possono essere applicate anche per la determinazione del calo di fatturato in relazione al credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 richiamato dall’istante. Di conseguenza, anche in tal caso sono rilevanti i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato (cfr. risposte nn. 402 e 440 del 2020, vedi articoli “Covid: bonus locazioni Ok alla ditta che subentra” e “I canoni anticipati nel 2019 danno diritto al bonus affitti”).
Emerge, secondo l’Agenzia delle entrate, che nell’interpello, nonostante le vicende societarie, non sia configurabile l’ipotesi di un soggetto costituito dopo il 1° gennaio 2019. Pertanto, il calcolo della riduzione del fatturato in questione deve essere effettuato considerando, la quota dello stesso fatturato derivante dal bar oggetto di trasferimento per i mesi di riferimento del credito qui in esame, restando ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla norma e non rilevando il fatturato dell’azienda acquirente.
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