Normativa e prassi

1 Aprile 2021

Con Iva i rimborsi al consorzio che collabora con la Pa

Sono imponibili ai fini Iva i rimborsi spese erogati da un’istituzione pubblica al Consorzio che svolge esercizio d’impresa, in attuazione di un accordo di collaborazione stipulato al di fuori delle norme previste dal codice dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di somme corrisposte come controvalore dei servizi prestati dalla parte. È quanto precisa la risposta n. 226 del 1° aprile 2021.

L’istituzione pubblica istante ha sottoscritto con un consorzio universitario un accordo di collaborazione nei settori dell’Information and Communication Technologies (Ict) per implementare il contenuto tecnologico di alcune attività istituzionali svolte nell’ambito del processo generale di dematerializzazione e di digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative. L’accordo è stato concluso al di fuori delle norme del codice sui contratti pubblici (articolo 5, comma 6 del Dlgs n. 50/2016).
In base all’intesa “ciascuna delle Parti si impegna al rimborso delle spese relative alle attività previste per la collaborazione dal presente Accordo, con esclusione di qualsiasi prestazione corrispettiva reciproca.

Oltre all’accordo, la collaborazione tra le parti è regolamentata da singoli piani operativi, di cui il primo ha per oggetto la progettazione e l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi per un’amministrazione complessa in relazione alla gestione di procedure concorsuali nell’ottica della dematerializzazione e nel rispetto delle indicazioni del Codice dell’amministrazione digitale e del piano triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni.
Il piano definisce quali attività dovranno svolgere le due parti.
Sotto il profilo finanziario, anche in questo caso, è previsto il rimborso delle spese sostenute da entrambi, relative esclusivamente alle risorse impiegate e alle trasferte effettuate per svolgere attività connesse alla realizzazione del Piano.
Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, un tetto massimo di rimborso in favore del consorzio e uno in favore dell’istante, determinato sulla base dei costi sostenuti per lo scopo.
Le somme sono assegnate previa trasmissione di una nota riepilogativa delle attività svolte e di una nota recante la puntuale rendicontazione dei costi sostenuti. Le note devono essere approvate dal competente comitato di gestione.
È infine stabilito che “il rimborso sarà effettuato in esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988”.
Nonostante quest’ultima previsione, l’istante riferisce che il consorzio ha emesso fattura, ritenendo i suddetti rimborsi imponibili ai fini Iva, perché versati a titolo di “controprestazione dei servizi resi (…) a favore e nell’interesse” dell’istante.
Quest’ultimo ha rifiutato la fattura, perché considerata in contrasto con le clausole dell’accordo e del piano e pertanto l’istituzione chiede all’Agenzia quali delle due parti abbia ragione, ossia se il rimborso spese corrisposto al consorzio sia o meno rilevante ai fini dell’imposta.

Il ragionamento dell’Agenzia prende le mosse dalla normativa europea che definisce l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti Iva (articoli 2 e 73 della direttiva n. 2006/112/Ce del Consiglio n. 112/2006), osservando che, in sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo se non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. E ciò a prescindere dal prezzo applicato, superiore o inferiore al costo. Quel che conta è il nesso diretto riscontrabile tra la somma corrisposta al soggetto passivo e la prestazione di servizi o la cessione di beni operate.

In linea con le disposizioni Ue l’articolo 3 del decreto Iva dispone che “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Sullo stesso binario l’Agenzia delle entrate che con molteplici documenti di prassi ha chiarito che una somma è soggetta a Iva se erogata in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (circolare n. 34/2013 e risoluzioni n. 21/2005 e 16/2006).

Nel caso in esame, l’istante, secondo quanto stabilito dall’accordo e dal piano operativo, si impegna a rimborsare delle somme a fronte delle prestazioni, elencate nei due documenti, che il consorzio si obbliga a compiere in suo favore.
Dopo aver riepilogato le attività che le due parti si impegnano a svolgere e dei relativi rimborsi spese che ognuna erogherà all’altra per la collaborazione svolta, l’amministrazione finanziaria ritiene che sulla base dell’accordo e del piano si evince che tra le parti si instaura un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore della prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario.
Nello specifico, sussiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal consorzio all’istituzione e il controvalore ricevuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti, che rappresenta un corrispettivo per la prestazione fornita dal consorzio nell’ambito del rapporto giuridico instaurato con l’istante in virtù dei due rapporti stipulati. Senza il rimborso, in sintesi, il consorzio non avrebbe collaborato con l’istante. Di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, nel rimborso erogato al consorzio si rilevano i presupposti per l’applicazione dell’Iva in base all’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

La soluzione trova supporto anche nella circolare n. 34/2013, in cui si specifica che le direttive comunitarie devono essere applicate anche nel caso di erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici. La Pa, infatti, quando agisce in riferimento a tali norme (“procedimenti di evidenza pubblica”) individua il soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale l’amministrazione stessa si obbliga al versamento di un corrispettivo.
Lo schema non cambia anche se i contratti sono stipulati, come nella vicenda dell’interpello, al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, come il caso in esame.

La circolare n. 34/2013 richiamata precisa, inoltre, che solo in mancanza di un riferimento normativo che individui l’esatta qualificazione delle erogazioni, la natura giuridica, anche sotto il profilo tributario, delle somme versate dalle Pa deve essere individuata caso per caso, alla luce dei criteri generali di seguito indicati nella stessa circolare, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/sequenziale proposto, consentirà di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a qualificare la somma corrisposta.

Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che nel caso sottoposto nell’interpello, per il consorzio si realizza il presupposto soggettivo previsto dall’articolo 4 del decreto Iva (esercizio d’impresa) e che quindi le somme a questo corrisposte dall’istante, anche se a titolo di rimborso, dovranno essere assoggettate a Iva.
Viceversa, mancando tale presupposto soggettivo in capo all’istituzione le somme che il consorzio è obbligato a riconoscere all’istante a titolo di rimborso in virtù dei rapporti stipulati non sono imponibili ai fini Iva.

Con Iva i rimborsi al consorzio che collabora con la Pa

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