26 Marzo 2021
Teleassistenza infermieristica, inclusa tra le prestazioni esenti Iva
Rientrano nel regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 18) del Dpr n. 633/1972) le prestazioni di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di teleconsulto infermieristico per curare e assistere i malati di Parkinson, tramite l’impiego di linee telefoniche e della piattaforma digitale “e-Health”, in quanto si tratta di prestazioni eseguite da professionisti abilitati, per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 215 del 26 marzo 2021. L’istante, in particolare, non ritenendo condivisibile la soluzione precedentemente fornita dalla Dr, secondo cui le prestazioni rese dalla società nei confronti dei malati di Parkinson attraverso colloqui telefonici, non erano attività mediche finalizzate alla cura del paziente ma prestazioni dirette alla mera assistenza, propone una nuova istanza di interpello supportata da ulteriori informazioni.
L’istante fa sapere che l’attività erogata prevede un sostegno infermieristico a distanza nella diagnosi e nella gestione infermieristica della sintomatologia del morbo di Parkinson attraverso una piattaforma di Telesalute che, oltre a permettere un continuo supporto al paziente a domicilio, consente ai medici curanti di assumere decisioni cliniche anche al di fuori delle visite ambulatoriali. La struttura inoltre è diretta da un direttore sanitario specializzato nello studio e nella cura della stessa malattia. La società istante evidenzia che gli infermieri preposti all’erogazione del servizio sono infermieri professionali regolarmente abilitati e, inoltre, fa presente che il teleconsulto infermieristico rientra nelle “prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” sulla base di quanto indicato nel Piano Nazionale della Cronicità.
Il servizio, in particolare, prevede la figura di un case manager specialistico dedicato a ciascun paziente con la funzione di educazione terapeutica, oltre all’intervento in Telemedicina, realizzato con una piattaforma digitale di e-Health, con accesso multicanale (fra cui telefono, videochiamata, email).
L’Agenzia ricorda che per beneficiare dell’esenzione dell’imposta è necessario sia il requisito oggettivo, ossia deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione per il malato, sia il requisito soggettivo, le stesse prestazioni cioè devono essere effettuate nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni normative.
Ricorda poi sia la risoluzione n. 184/2003 (“per attività di diagnosi si indica l’attività diretta a identificare la patologia da cui i pazienti sono affetti; – per prestazioni di cura, secondo la normativa vigente, si indicano le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica (…); – per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, prevedono una prevalente prestazione di fare e sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”), sia la circolare n. 4/2005 (l’esenzione Iva va limitata alle “prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”).
Tali documenti di prassi sono stati elaborati alla luce delle pronunce della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva delle prestazioni mediche (si veda la sentenza della Corte del 18 settembre 2019, WolfHenning Peters, causa C-700/2017 e la sentenza del 2 luglio 2015, De Fruytier, causa C334/2014). La stessa corte Ue, inoltre, con la sentenza n. C-141/00 del 10 settembre 2002, ha affermato che l’esenzione Iva delle prestazioni mediche deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto che le esegue.
L’Agenzia ricorda, inoltre, l’articolo 1 del decreto del ministro della Salute del 17 maggio 2002 adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, secondo il quale “sono esenti dall’IVA le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie (…) da: c) gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001”.
Nel caso in esame, in base a quanto evidenziato nell’istanza, la società offre un servizio di teleassistenza infermieristica per i malati di Parkinson tramite infermieri professionali iscritti all’albo e altre figure come neurologi e fisioterapisti. Professionisti, in sostanza, che soddisfano il requisito soggettivo previsto dall’articolo 10 del decreto Iva.
Riguardo il requisito oggettivo, l’Agenzia rileva che occorre valutare se l’innovativa modalità di erogazione del servizio incide sull’inquadramento delle prestazioni. La Corte di giustizia (sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19), evidenzia che le prestazioni di cura effettuate per telefono possono rientrare nell’esenzione da Iva prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2006/112, a patto che costituiscano una prestazione medica e vengano effettuate nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato. Secondo la Corte Ue la specifica modalità di erogazione del servizio non escluderebbe la natura sanitaria delle prestazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte sulla base della normativa interna, delle pronunce comunitarie e della prassi, l’Agenzia è del parere che le prestazioni rese dalla società istante, mediante una piattaforma digitale di e-Health, essendo eseguite per finalità diagnostiche, di cura e di riabilitazione da professionisti abilitati, nei confronti dei pazienti in qualità di clienti finali, possano rientrare nel regime di esenzione del decreto Iva (articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633/1972).
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