23 Marzo 2021
Il credito Ires ante consolidato può essere compensato dal gruppo
Il credito Ires maturato dalla controllante nel periodo d’imposta precedente all’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale può essere trasferito e utilizzato in compensazione “verticale” con la maggiore imposta dovuta dal gruppo nel 2017, annualità successiva a quella di adesione al consolidato. L’istante, inoltre, dovrà correggere le dichiarazioni (Redditi Sc e Cnm) con l’integrativa e versare le sanzioni dovute, nel caso sussista una maggiore base imponibile Ires non dichiarata in precedenza e un minor credito Ires rispetto a quello originario. Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 201 del 23 marzo 2021 a una società che a seguito di una verifica fiscale ha dovuto adeguare la metodologia di calcolo degli importi fiscalmente rilevanti delle commissioni scalari ai criteri individuati in sede di adesione, operazione da cui emergerà un maggior reddito imponibile per il 2017 e una maggiore perdita per il 2018.
A seguito di una verifica eseguita nei confronti di una società, per il triennio 2014-2016, sono stati rideterminati gli importi fiscalmente rilevanti delle commissioni scalari relative ai trattati di riassicurazione in quota share stipulati con alcune compagnie di riassicurazione e, inoltre, è stato notificato alla stessa società un avviso di accertamento in relazione al periodo d’imposta 2014, per il quale è stato raggiunto un accordo conciliativo, e due inviti a comparire per i periodi d’imposta 2015 e 2016, definiti in adesione. La violazione constatata in sede di verifica, precisa l’istante, essendo legata alla corretta imputazione temporale delle commissioni scalari, ha dato luogo a una redistribuzione delle stesse nei diversi periodi d’imposta, a seguito della quale sono emerse maggiori basi imponibili nei periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016, e minori basi imponibili nei periodi d’imposta 2017 e 2018.
La società, per quanto riguarda i trattati di riassicurazione siglati nel 2017 e 2018, intende adeguare la metodologia di calcolo degli importi fiscalmente rilevanti delle commissioni scalari, ai criteri individuati in sede di adesione.
L’istante, quindi, considerato che tale adeguamento evidenzierà un maggior reddito per il 2017 e una maggiore perdita per il 2018 e che egli ha optato per la tassazione di gruppo (articolo 117 e seguenti del Tuir) chiede se il credito Ires maturato precedentemente alla richiesta di consolidato fiscale possa essere utilizzato in compensazione verticale, con la maggiore imposta dovuta dal gruppo per il 2017 e quali siano le modalità per correggere le dichiarazioni presentate e versare le eventuali sanzioni.
L’Agenzia ritiene che l’istante possa utilizzare il credito tramite compensazione verticale, alla luce della disposizione che consente alle società che hanno aderito al consolidato, di trasferire il credito maturato precedentemente per farlo utilizzare dalla consolidante in compensazione verticale con il debito del gruppo (articolo 118 del Tuir). L’istante, quindi, considerato che al momento della presentazione del modello Cnm2018 originario non aveva materialmente alcuna imposta da liquidare con la tassazione di gruppo, e non poteva quindi utilizzare il credito Ires maturato in precedenza, potrà presentare le dichiarazioni integrative di Redditi Sc2018 e Cnm2018 per rideterminare la base Ires, trasferirla al gruppo e procedere con la compensazione. Se il credito trasferito al gruppo supera i 5mila euro, ricorda l’Agenzia, è necessario apporre il visto di conformità su i due modelli.
Sul tema delle sanzioni l’Agenzia precisa che l’istante deve versare la sanzione di 250 euro non solo per la presentazione della dichiarazione integrativa Cnm 2018, ma anche per quella Redditi Sc 2018, nel caso sussista una maggiore base imponibile Ires non dichiarata in precedenza e un minor credito Ires rispetto a quello originario (cfr. anche circolare n. 8/2017).
La medesima sanzione dovrà essere corrisposta per le dichiarazioni integrative dei modelli Redditi Sc2019 e 2020, presentate, rispettivamente per dare evidenza della maggiore perdita derivante dall’applicazione dei criteri di tassazione delle commissioni scalari individuati in sede di adesione e del credito Ires come diminuito a seguito della presentazione del modello integrativo Redditi Sc 2019. Al riguardo, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 82/2020, secondo cui “solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni)”.
L’integrativa del modello Cnm2019 che evidenzia la maggiore perdita del consolidato, trattandosi di dichiarazione a favore del contribuente, non dovrà essere sanzionata.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati
L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale
Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.
Normativa e prassi 23 Ottobre 2026
Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto
Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).
Attualità 23 Ottobre 2026
Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi
Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.