16 Marzo 2021
Sostegno per pesca e acquacoltura, contributi esclusi da tassazione
Con la risposta n. 180 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate chiarisce che i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l’emergenza Covid-19, in fase di erogazione non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires (articolo 28 del Dpr n. 600/1973) e, di conseguenza, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Tale previsione è contenuta nell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”.
Il dubbio sorge a un ministero, che chiede lumi in merito al regime fiscale da applicare ai contributi erogati, per l’emergenza epidemiologica, alle imprese di pesca. Per tali misure di sostegno, precisa l’istante, contrariamente a quanto disposto per analoghe fattispecie, non è stata prevista una specifica disposizione di esenzione ai fini delle imposte sui redditi.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 78, comma 2 del “Cura Italia” sono state definite le modalità di calcolo dei contributi stanziati a favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l’emergenza Covid-19.
La norma in questione ha previsto che “Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura a causa dell’emergenza da Covid-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 per la sospensione dell’attività economica delle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura”.
In particolare, il Fondo è destinato per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura e per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Riguardo al regime fiscale del beneficio economico in esame, l’Agenzia richiama il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che cita che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Il legislatore, pertanto, con tale disposizione, ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica Covid-19, spettanti agli esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici (articoli 27 del decreto “Cura Italia” e 25 del decreto “Rilancio”).
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