Normativa e prassi

3 Marzo 2021

Diritti d’immagine artista spagnola: pienamente imponibili in Italia

I diritti d’immagine di un’attrice residente in Spagna protagonista di un film prodotto e realizzato dall’impresa cinematografica istante sono imponibili in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni fra l’Italia e la Spagna. È in estrema sintesi la risposta dell’Agenzia n. 139 del 3 marzo 2021.

L’istante rappresenta che il corrispettivo per l’artista è commisurato alle prestazioni professionali e alla conseguente cessione dei relativi diritti di immagine in via esclusiva e irrevocabile e per tutta la durata di protezione legale prevista in ciascun paese del mondo. Il compenso quindi, come di prassi, sarà costituito per il 60% dalla remunerazione per la prestazione e per il restante 40% dalla cessione dei diritti di immagine. L’istante precisa, inoltre, che le riprese del film saranno svolte nel comune di Roma e in alcune località montane dell’Italia.

Chiede, quindi, di conoscere la qualificazione reddituale e il conseguente regime fiscale dei compensi che dovrà corrispondere all’attrice, in qualità di interprete ed esecutore, per la cessione dei diritti all’immagine.

L’Agenzia ricorda che il diritto interno e la prassi (risoluzione n. 255/2009) prevedono che i compensi erogati per la cessione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione dell’immagine dell’artista costituiscono redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-quater Tuir). Con specifico riferimento ai soggetti non residenti, l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, prevede che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. Quindi il possibile collegamento per una tassazione tutta italiana è che la prestazione avvenga nel nostro Paese.

Come osservato dall’istante, la parte di compenso (60%) riferita alla prestazione professionale di attrice sarà assoggettata a imposizione in Italia, in applicazione dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Spagna, Il dubbio, invece, riguardava la parte di compenso (40%) corrisposta a fronte della cessione dei diritti di immagine.

L’istante dichiara che l’oggetto dell’accordo non riguarda una generica concessione dello sfruttamento dell’immagine svincolata dalla produzione cinematografica, ma la cessione dei diritti di immagine in relazione al film. Questa circostanza, come chiarito dall’Agenzia, induce a ritenere che la parte del compenso relativa sfruttamento dell’immagine sia strettamente connessa alla prestazione artistica. Peraltro, la stessa modalità di suddivisione del compenso (60% per la prestazione artistica e 40% per lo sfruttamento dei diritti di immagine) è sintomatica della natura accessoria e strumentale della cessione dei diritti di immagine rispetto alla prestazione artistica.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, nel caso in esame non sussiste un processo creativo il cui risultato sia remunerato autonomamente, pertanto i relativi compensi devono essere considerati unitariamente. Ciò comporta che anche la parte degli emolumenti riferibile allo sfruttamento del diritti di immagine dell’artista rientri nel campo di applicazione dell’articolo 17 della Convenzione, con imponibilità piena in Italia per l’attività svolta nel territorio dello Stato.

Diritti d’immagine artista spagnola: pienamente imponibili in Italia

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