2 Marzo 2021
Tax credit imbarcazioni: lo spartiacque per l’accesso
Non possono usufruire del credito d’imposta per il personale imbarcato, anche per i periodi d’imposta antecedenti all’entrata in vigore della legge europea per il 2017, i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. L’agevolazione spetta a residenti e non residenti con stabile organizzazione che esercitano in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile Irpef o Ires.
È quanto precisa la risoluzione n. 15 del 2 marzo 2021.
Oggetto del quesito cui risponde l’Agenzia è il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 457/1997 a favore delle imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel “registro internazionale”, nel caso in cui siano non residenti e non abbiano una stabile organizzazione in Italia.
In particolare, il chiarimento riguarda la spettanza del bonus, in caso di impresa non residente, priva di stabile organizzazione, nei periodi d’imposta che precedono la modifica introdotta dall’articolo 10, comma 1, della legge europea per il 2017 (legge n. 167/2017).
Il beneficio consiste, nella sua versione originaria, nell’attribuzione, a coloro che esercitano un’attività produttiva di reddito, di un credito d’imposta pari all’Irpef dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel registro internazionale, da utilizzare per il versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito non rientra nel calcolo del reddito imponibile.
Inoltre, il reddito derivante dall’utilizzo di tali imbarcazioni concorre soltanto per il 20% a formare l’imponibile ai fini delle imposte dirette.
Destinatari dell’agevolazione sono, perciò, coloro che producono reddito d’impresa, soggetto a imposizione in Italia derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale, a prescindere dalla residenza. Sono esclusi dal beneficio, quindi, i non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in quanto sono in contrasto con l’articolo 23 del Tuir, in base al quale si considerano prodotti in Italia i “redditi d’impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.
La legge europea 2017 ha esteso il regime fiscale agevolato anche ai soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
In pratica, l’intervento legislativo ha allargato i confini di applicabilità del credito d’imposta, prima a favore esclusivo degli armatori con navi iscritte nel registro internazionale italiano, per superare le criticità relative al riconoscimento del credito di imposta esclusivamente a favore delle navi iscritte nel registro internazionale e chiudere, in tal modo, la procedura Eu Pilot 7060/14/Taxu nell’ambito della Commissione europea.
Pertanto, chiarisce la risoluzione, il credito d’imposta per il personale imbarcato non può essere riconosciuto, anche per i periodi di imposta precedenti all’entrate in vigore della legge europea 2017, in favore delle imprese armatrici non residenti e prive di stabile organizzazione in Italia, che, in quanto tali, non hanno esercitato in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile a Irpef o Ires.
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