Normativa e prassi

2 Marzo 2021

Milleproroghe in Gazzetta, rinvio scadenze ad ampio raggio

Con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, approdata in Gazzetta ufficiale con la serie generale n. 51 di ieri, 1° marzo, sono diventate operative le nuove date valide per fruire di agevolazioni e rinviare i pagamenti tributari. Tra riapertura dei termini per la cassa integrazione, blocco degli sfratti e proroga dello smart working, sono molti anche i riferimenti al mondo dei tributi nel testo approvato definitivamente dal Senato la scorsa settimana.

In particolare, il provvedimento di conversione, del quale la Gazzetta di ieri fornisce anche testo coordinato con il decreto originale, ha rimodulato alcune scadenze, disponendo:

  • lo slittamento al 31 dicembre 2021 della sospensione dei termini, già prorogati al 31 dicembre scorso, relativi alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa (articolo 3, comma 11-quinquies), ossia:
    • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione
    • il 12 mesi per il riacquisto dopo la vendita della casa comperata con le agevolazioni
    • il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto
    • il termine di 12 mesi entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”
    • il termine di 12 mesi dall’alienazione dell’immobile acquistato come “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato
  • la proroga al 31 dicembre prossimo della possibilità di usufruire del tax credit vacanze, mantenendo al 31 dicembre 2020 il termine di presentazione della domanda (articolo 7, comma 3-bis)
  • la proroga fino al 31 gennaio 2021 del credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva disposto dal comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 220/2016 (articolo 7, commi 4 e 6)
  • l’estensione al 30 giugno della possibilità di usufruire del credito di imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (articolo 12 comma 1-bis)
  • il differimento delle disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 (articolo 17-ter)
  • la proroga dal 16 febbraio al 16 marzo prossimo del termine per il versamento dell’imposta sui servizi digitali; slitta al 30 aprile la scadenza relativa alla presentazione della relativa dichiarazione (articolo 22-quater, che recepisce quanto disposto dall’articolo 2 del Dl n. 3/2021).

L’articolo 22-bis, inoltre, dispone la proroga dei termini in materia tributaria, sostituendo e modificando il contenuto dell’articolo 1 del Dl n. 3/2021, che pertanto è stato abrogato dal comma 5 dell’articolo. Vediamolo nel dettaglio.
Il comma 1, modificando l’articolo 157 del decreto “Rilancio”, prevede che:

  1. gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, in luogo del precedente periodo temporale che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
  2. la notifica, l’invio o la messa a disposizione delle comunicazioni di irregolarità e liquidazione, e di alcuni atti di accertamento, viene slittata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 in luogo del precedente arco temporale che andava dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021
  3. i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative all’attività di liquidazione e di controllo formale e alle somme dovute vengono prorogati di quattordici mesi, rispetto al precedente slittamento di un anno
  4. che, a fini di un coordinamento, per gli atti in argomento, notificati entro il 28 febbraio 2022 (e non più entro l’anno 2021, come precedentemente disposto), non sono dovuti, se previsti, interessi per il ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Il comma 2, modificando il comma 1 dell’articolo 68 del “Cura Italia”, fissa al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi relativi sia alle entrate tributarie sia a quelle non tributarie, precedentemente sospesi fino al 31 dicembre 2020.

Il comma 3, modificando il comma 1 dell’articolo 152, del “Rilancio”, proroga al 28 febbraio 2021 il termine di scadenza (precedentemente previsto al 31 dicembre 2020) della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

In base al comma 4 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti; restano acquisiti, in relazione ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Milleproroghe in Gazzetta, rinvio scadenze ad ampio raggio

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