Attualità

12 Febbraio 2021

E-fattura per clienti stranieri: aggiornate le Faq sul tema

L’Agenzia chiarisce ulteriormente come predisporre una fattura elettronica, tramite il portale “Fatture e corrispettivi”, nei confronti di clienti finali stranieri senza codice fiscale italiano. Lo fa attraverso l’aggiornamento delle Faq inserite all’interno dell’apposita sezione dell’area tematica specificamente dedicata alla e-fattura.

In particolare, è stata aggiornata la Faq n. 63 del 19 luglio 2019, chiarendo che, in caso di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, non stabilito in Italia, la compilazione del campo “codice fiscale” non è obbligatoria. La domanda riguarda la predisposizione di una e-fattura nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva. L’operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica, e non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro. La fattura elettronica dovrà essere predisposta riportando: nel campo codice destinatario i 7 caratteri “XXXXXXX”; nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero e nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte; se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo cap andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il cap straniero.

La sezione Faq viene costantemente aggiornata per rendere sempre più efficace l’attività di assistenza a favore dei contribuenti, mettendo a disposizione di cittadini, operatori e associazioni di categoria le soluzioni ai dubbi più frequenti.

E-fattura per clienti stranieri: aggiornate le Faq sul tema

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto