Normativa e prassi

19 Gennaio 2021

Acquisti in tema di fusione nucleare, per l’esenzione Iva serve il certificato

Per usufruire della non imponibilità Iva prevista per gli acquisti di beni e servizi inerenti l’attività di ricerca nel campo della fusione nucleare effettuati presso un’organizzazione internazionale avente sede in Francia, l’istante, rappresentante della società acquirente, dovrà necessariamente munirsi del certificato di esenzione Iva, secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 282/2011, a nulla rilevando che le disposizioni interne non prevedono alcuna formalità. L’eventuale dispensa dall’obbligo di vistare il predetto certificato deve essere richiesta alle autorità francesi. È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 45 del 19 gennaio 2021.

L’istante, un ente di eccellenza a livello mondiale per ricerche sulla fusione nucleare, ha stipulato nell’ambito dei numerosi progetti di collaborazione, specifiche intese con enti di diritto comunitario, fra cui un accordo con un’organizzazione internazionale avente sede in Francia. L’accordo prevede, fra l’altro, l’esenzione da imposte e dazi per le attrezzature acquistate o importate nell’ambito della collaborazione. L’istante, quindi, chiede chiarimenti sul regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera f), del decreto Iva, alla luce dell’articolo 51, primo paragrafo, del regolamento comunitario n. 282/2011, che prevede l’obbligo del certificato di esenzione Iva.
L’istante, infatti, in qualità di rappresentante della società acquirente, ritiene di doversi munire di tale certificato per usufruire del regime di favore ai fini Iva (che trova corrispondenza nell’esenzione introdotta dall’articolo 151 della direttiva 2006/112/Ce) previsto dal citato regolamento comunitario. Lo stesso istante, però, pensa che possa essere dispensato (e, per suo tramite, anche la società francese) dall’obbligo di vistare il predetto certificato, considerato che si tratta di operazioni compiute in nome e per conto di un organismo internazionale e destinate a un uso ufficiale.

L’Agenzia, dopo aver menzionato la normativa comunitaria che interessa il caso in esame, concorda con l’istante sull’opportunità di munirsi del menzionato certificato di esenzione per il regime di non imponibilità, indicato nell’articolo 151 della direttiva 2006/112/Ce.
Tuttavia, con riferimento alla richiesta dell’istante di poter essere dispensato, unitamente alla società partner, dall’obbligo di vistare detto certificato, l’Agenzia ritiene che tale esonero debba essere richiesto allo Stato membro ospitante l’organismo internazionale, e, quindi, alle autorità francesi. L’esenzione, infatti, è chiesta dall’istante in qualità di mandatario con rappresentanza dell’organizzazione internazionale, la quale è un organismo internazionale che ha sede in Francia e non ha accordi di sede con l’Italia né risulta ivi accreditato ai fini diplomatici.

In base alla normativa comunitaria, conclude l’Agenzia, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni Iva previste dalla normativa nazionale in conformità alla direttiva Iva e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto, in conformità al Regolamento n. 282/2011.

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