13 Gennaio 2021
Investimenti in beni strumentali, arrivano sei codici per il modello F24
Istituiti con un unico documento di prassi i sei codici tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. I nuovi identificativi arrivano con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021.
Legge di bilancio 2020
I primi tre riguardano il bonus introdotto dall’articolo 1, commi da 184 e seguenti, della legge n. 160/2019 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, che diventano tre per gli investimenti in beni immateriali. Tempi diversi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento effettuato. Il contributo può essere speso dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Nel caso in cui l’interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188 (vedi articolo “Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus per i beni strumentali”).
I nuovi codici sono:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Legge di bilancio 2021
Il credito d’imposta è stato esteso, con nuove regole, dall’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, agli investimenti in beni strumentali previsti dalla norma, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione (vedi articolo “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 5. Bonus investimenti con più appeal”).
I codici creati ad hoc sono:
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
In entrambi i casi gli identificativi del credito devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
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