Normativa e prassi

12 Gennaio 2021

Trasformazione imposte anticipate: credito fruibile senza condizioni

Il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate può essere compensato tramite F24, utilizzando il codice tributo “6834” – opportunamente ridenominato per consentire questa operazione – dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente da quella di esercizio dell’opzione prevista dalla norma di riferimento (articolo 44-bis, comma 3, Dl n. 34/2019) o del versamento del canone dell’1,5% (articolo 11, Dl n. 59/2016). Inoltre, la cessione di crediti pecuniari, vantati nei confronti di propri debitori inadempienti, può avvenire anche nei confronti di operatori non finanziari. Sono le precisazioni contenute nella risposta n. 35/2021, fornita dall’Agenzia delle entrate a un contribuente che intende sfruttare l’agevolazione prevista dall’articolo 44-bis del decreto “Crescita”, come modificato nel corso del 2020, da ultimo, dall’articolo 72, comma 1-ter, del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020).

L’istante, in particolare, ritiene corretto utilizzare il credito d’imposta, ottenuto dalla trasformazione di imposte anticipate, presentando un modello F24, con il codice “6834”, dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la formalizzazione della cessione dei crediti deteriorati, e pensa di poter cedere gli stessi anche a soggetti non individuati come intermediari finanziari, secondo il Testo unico bancario.

L’Agenzia, come detto, è d’accordo su tutti i fronti, anche perché, dalla lettura della relazione illustrativa al decreto “Crescita”, si evince che la disposizione in argomento è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con1’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica, oggi aggravato ancor di più dall’emergenza sanitaria.
Nel dettaglio, quindi, conferma che:

  • il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati, indipendentemente dalla data di esercizio dell’opzione o del versamento del relativo canone
  • fermo restando che la disciplina non si applica alle “cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto», il credito può essere ceduto anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplinati dal Tub
  • ai fini della compensazione tramite modello F24 va utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/2011 e appositamente ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate” con la risoluzione n. 71/2020 (vedi articolo “Ridenominato il codice tributo 6834 per i crediti da trasformazione attività”).

Infine, per completezza, l’Agenzia specifica che il codice tributo va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati», oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. L’“anno di riferimento” da esprimere nel formato “aaaa” è quello a cui si riferisce il credito.

Trasformazione imposte anticipate: credito fruibile senza condizioni

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