17 Dicembre 2020
Assegno divorzile all’ex tedesca: come mettere al sicuro la deduzione
Gli assegni periodici corrisposti all’ ex coniuge residente in Germania, stabiliti da una sentenza di divorzio pronunciata dall’Autorità giudiziaria tedesca, sono deducibili dal reddito: lo stabilisce l’articolo 10, comma 1, lettera c), del Tuir, da leggere insieme alla circolare n. 19/2020, che ha tracciato le linee guida univoche per la corretta compilazione del modello 730.
E, in mancanza del codice fiscale della destinataria, da riportare in dichiarazione pena il mancato riconoscimento della deduzione, il contribuente può richiederne l’attribuzione all’Agenzia: lo prevede il secondo comma dell’articolo 6, Dpr n. 605/1973, in base al quale “Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all’art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del numero di codice fiscale. L’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell’art. 4 relativi ai soggetti cui l’indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l’attribuzione di un codice numerico all’Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte”.
Appurata la deducibilità delle somme corrisposte dal contribuente istante alla ex moglie tedesca, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 598 del 17 dicembre 2020, consegna allo stesso le indicazioni sulle corrette modalità dichiarative. Sì, perché il contribuente teme di perdere la possibilità, in quanto il modello di dichiarazione 730 richiede, per la deduzione dell’onere in questione, l’indicazione del codice fiscale del percipiente e la sua ex non ce l’ha.
Nel caso in esame quindi, per far sì che la deduzione vada a buon fine, l’istante dovrà chiedere l’attribuzione di un codice fiscale per la ex moglie sulla base di un’istanza motivata, alla quale dovrà essere allegata la sentenza di divorzio.
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