14 Dicembre 2020
Raccolta delle giocate: esenzione Iva se i servizi forniti sono necessari
La società titolare di concessione, stipulata con Adm, che si avvale della fornitura da parte di soggetti terzi di vari servizi, necessari e indispensabili per effettuare la raccolta delle giocate, nonché del servizio di certificazione, usufruisce per tali attività dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.
Beneficiano di tale agevolazione le operazioni che permettono la gestione del pronostico o del gioco, comprese le fasi di elaborazione e definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di parteciparvi, nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate.
Questo, in sintesi. il contenuto della risposta n. 583 del 14 dicembre 2020.
La richiesta di chiarimenti arriva da una società che si occupa della organizzazione, gestione e commercializzazione attraverso qualsiasi mezzo, attualmente esistente o futuro, di qualsivoglia gioco, inclusi i giochi di divertimento, tornei, giochi elettronici, giochi pubblici, giochi d’azzardo, giochi a distanza, scommesse a quota fissa e totalizzatore, concorsi a pronostici sportivi, totip, ippica nazionale, giochi di abilità a distanza e qualunque ulteriore gioco che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riterrà, in qualsiasi momento, di voler utilizzare, nonché l’organizzazione, la gestione e la commercializzazione di qualunque altro gioco e/o qualsiasi altra attività riguardante i giochi, anche pubblici e d’azzardo.
La società è in possesso della concessione rilasciata dall’Adm, regolata da apposita convenzione e i giochi pubblici a distanza sono attuati attraverso un sito internet dedicato.
L’istante fa presente che in fase di impostazione e avvio dell’attività sta attivando una serie di contratti per l’esercizio di giochi pubblici, in particolare della piattaforma e di alcuni contenuti e servizi di gestione che dettagliatamente descrive nell’interpello.
Un primo contratto riguarda una piattaforma necessaria per la gestione della raccolta del gioco a distanza e dell’erogazione dei relativi servizi.
Un secondo contratto, stipulato con una diversa società, ha lo scopo di arricchire l’offerta commerciale con la presenza, e relativa gestione, di giochi online (giochi di carte, giochi di abilità, giochi di casinò).
È in corso di sottoscrizione un contratto con una terza società per ampliare i canali di raccolta delle giocate, favorendo l’accesso degli utenti ai giochi della società istante attraverso dispositivi mobili. In particolare, il contratto ha per oggetto la concessione della licenza d’uso di un software che consente l’accesso degli utenti alla piattaforma di gioco dell’istante attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili (iOS, Android).
Infine, la società interpellante fa presente di aver stipulato un ulteriore contratto riguardante i servizi di certificazione, in conformità agli standard previsti da Adm, della piattaforma, dei sistemi informativi in uso e dei relativi moduli di integrazione dei giochi.
La società ritiene che i servizi prestati nell’ambito dei contratti sottoscritti e in corso di sottoscrizione siano da considerare esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, nn. 6) e 7) del Dpr n. 633 del 1972 e dell’articolo 11, comma 2, del decreto Mef n. 111/2006.
L’interpellante fa presente che la normativa e la prassi dell’Agenzia delle entrate non prevedono disposizioni o indicazioni specifiche relative al regime Iva applicabile alle forniture di beni e servizi destinati all’impiego nell’attività di esercizio del gioco e scommesse online da parte dei concessionari. Tuttavia l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria (nell’ambito di procedure di interpello), si è pronunciata sull’indispensabilità di talune attività relative all’esercizio dei giochi e alle operazioni di raccolta delle giocate, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva sull’acquisto dei relativi servizi da parte dei concessionari.
In particolare, per quanto riguarda i rapporti che intercorrono tra concessionario e produttore/fornitore di soluzioni informatiche specialistiche, Adm ha, fra l’altro, affermato che il rapporto contrattuale tra il concessionario e il soggetto che effettua operazioni funzionali alla gestione delle sessioni di gioco (e inoltre fornisce e personalizza la piattaforma di gioco, sviluppa e personalizza software dedicati, gestisce le giocate e le richieste di partecipazione dei giocatori) è ammesso in base alle norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza; le attività rese al concessionario dal soggetto che fornisce la piattaforma di gioco, e servizi propedeutici e ancillari, sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi online.
L’Agenzia delle entrate concorda con la soluzione prospettata dal contribuente e argomenta il proprio parere partendo dall’articolo 10, primo comma, n. 6) del Dpr 633/1972 che stabilisce che sono esenti Iva, tra le altre, “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse(…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”. Il seguente n. 7) prevede l’esenzione per “le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”.
Il successivo n. 9) prevede il regime di esenzione anche per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7) dell’articolo 10. Inoltre le Entrate ricordano che l’esenzione dall’Iva per le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d’azzardo, è prevista dall’articolo 135, n. 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/Ce.
A tale documentazione di normativa e prassi, si aggiunge la nota dell’Adm del 31 marzo 2014 che per quanto riguarda la raccolta dei giochi online e i rapporti contrattuali che intercorrono tra il concessionario e il fornitore della piattaforma di gioco ha chiarito che:
- per il rapporto contrattuale tra concessionario e chi fornisce la piattaforma “lo stesso è ammesso in base alle (…) norme convenzionali e rappresenta una soluzione comune nel settore del gioco a distanza”
- le attività rese al concessionario da chi fornisce la piattaforma “sono essenziali per garantire il corretto funzionamento dell’offerta di giochi” online.
Nella stessa nota si può leggere che il rapporto tra il concessionario e il fornitore “può ricomprendere una serie di attività necessarie e indispensabili per effettuare la raccolta dei citati giochi” e che, “più in generale, appare corretta l’interpretazione per cui il mero trasferimento del diritto d’uso di un sistema informatico possa essere ricondotta tra le attività relative all’esercizio dei giochi e dalle operazioni di raccolta delle giocate”.
Quindi, in base a quanto stabilito dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di Iva, le operazioni relative all’esercizio delle scommesse e dei giochi che fruiscono dell’esenzione Iva sono quelle che concretizzano la gestione complessiva del concorso pronostico o del gioco, che comprende le fasi di elaborazione e di definizione dei dati necessari per consentire ai giocatori di partecipare al gioco nonché le fasi di accettazione e raccolta delle singole giocate.
Nel caso in esame, poiché la società istante è titolare di una concessione, stipulata con Adm, e si avvale della fornitura da parte di soggetti terzi di vari servizi, necessari all’esercizio dell’attività di raccolta dei giochi, l’Agenzia ritiene che per tali servizi che rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare la raccolta delle giocate, nonché per il servizio di certificazione, possa essere applicata l’esenzione Iva prevista dall’articolo 10 del decreto Iva.
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