Normativa e prassi

27 Novembre 2020

Il certificato successorio europeo va registrato: è valido ovunque

L’efficacia probatoria del certificato successorio europeo, estesa in tutti gli Stati membri dell’Unione, conferisce al documento natura di atto pubblico, redatto su richiesta delle parti interessate da un notaio, che è autorità pubblica in grado di attestare l’autenticità delle firme e del contenuto del certificato. Trattandosi di atto pubblico, va registrato in misura fissa, così come previsto dall’articolo 11 della tariffa, parte I, allegata al Tur (attualmente pari a 200 euro).
È la precisazione fornita, con la risposta n. 563 del 27 novembre 2020, dall’Agenzia delle entrate a un notaio che, diversamente, riteneva lo specifico documento esente dal tributo, non trattandosi di un “atto pubblico”, in quanto disciplinato nella sua forma vincolata e standardizzata dal regolamento Ue n. 650/2012.

Ma perché è un “atto pubblico”?
La risposta è nella legge n. 161/2014 (la legge europea 2013-bis), in particolare, nell’articolo 32, con il quale il legislatore nazionale ha recepito l’adozione del certificato successorio europeo (articolo 62 e seguenti del regolamento Ue n. 650/2012), che deve essere  “rilasciato, su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento stesso, da un notaio, in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 62 a 73 del citato regolamento”.
Tale certificato, in base all’articolo 62 del richiamato regolamento unionale “è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69…… anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato”.
L’articolo 69, in dettaglio, prevede che: “il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento” per una serie di buoni motivi che lo rendono idoneo all’iscrizione dei beni ereditati nel apposito registro dello Stato membro.
Lo stesso regolamento europeo, inoltre, all’articolo 3 definisce “atto pubblico”: “qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine”, rimandando alla normativa dello Stato membro che disciplina l’autorità a cui è attribuita la competenza al rilascio del certificato successorio europeo.

Queste disposizioni, continua l’Agenzia, combinate con gli articoli 2699 e 2700 del codice civile, secondo cui, nell’ordine, l’atto pubblico è “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” – e –  “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, portano a qualificare il certificato successorio europeo, redatto da un notaio su domanda delle parti interessate, come un atto pubblico, nel quale la firma e il contenuto sono attestati come autentici da un notaio, che è una autorità pubblica, da registrare in termine fisso.

Il certificato successorio europeo va registrato: è valido ovunque

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