Normativa e prassi

3 Novembre 2020

La vetrata non è una superficie opaca. Lavori senza “Superbonus 110%”

Non danno diritto alla detrazione del Superbonus le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale dell’abitazione, costituita da vetrate non rimovibili, con una parete isolante che farebbe guadagnare al fabbricato le due classi energetiche richieste dalla norma. È la sintesi del chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 521 del 3 ottobre.
 
L’istante, proprietario di un immobile in un condominio, intende fare dei lavori sulle pareti esterne che sono fatte in prevalenza da vetro e chiede se può fruire del Superbonus al 110% (Dl Rilancio) in considerazione del fatto che la vetrata non può essere aperta e la misura di favore non da una precisa definizione di superficie opaca.
 
L’Agenzia, nel ripercorrere la normativa, precisa che possono accedere all’agevolazione in esame le spese relative agli interventi “di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (articolo 119, comma 1, lettera a) del Dl n. 34/2020).
 
La norma dunque è chiara. Niente agevolazione al di fuori delle superfici opache fra le quali, chiarisce l’Agenzia, non può rientrare la parete verticale dell’immobile dell’istante, a nulla rilevando la circostanza che le vetrate sono inamovibili.
 

La vetrata non è una superficie opaca. Lavori senza “Superbonus 110%”

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