Normativa e prassi

29 Ottobre 2020

Sequestro e confisca, la “confusione” tra Stato ed Erario cancella il debito

Sono estinti per confusione i debiti erariali emersi dalle dichiarazioni fiscali precedenti il sequestro, connessi ai beni poi acquisiti dallo Stato, le altre pendenze restano a carico di chi ha subito la misura cautelare. L’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi per l’intero periodo del sequestro e versare i relativi tributi. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020.
 
A chiedere lumi è l’amministratore giudiziario di un’azienda oggetto di sequestro per equivalente dei beni, confermato dal Tribunale nel 2019. La Corte di appello confermava la confisca disposta in primo grado del patrimonio della ditta individuale, divenuta definitiva nel 2020, e disponeva la cancellazione del vincolo del sequestro gravante sull’azienda, autorizzando la relativa vendita, perfezionata sempre nel 2020.
L’amministratore giudiziario, puntualizzando che l’imprenditore ha fatto trasmettere la dichiarazione fiscale per il 2017 nel 2018 e lui stesso ha trasmesso la dichiarazione dei redditi per il 2018 nel 2019 da cui emergono imposte da pagare Irpef, non versate per incapienza delle disponibilità finanziarie aziendali, dovendo procedere alla predisposizione del riparto finale e del regolamento dei debiti a carico dell’amministrazione giudiziaria, fra cui quelli tributari, solleva quattro quesiti all’Agenzia:

  1. i debiti per imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari precedenti al sequestro, ossia fino al 2017 incluso, devono essere pagate dall’imprenditore che le ha dichiarate o invece devono essere incluse fra i debiti aziendali dell’amministrazione giudiziaria o da intendersi estinte per confusione?
  2. si dovrà procedere alla rettifica della dichiarazione fiscale presentata per l’intero periodo d’imposta 2018, ricalcolando il reddito del solo periodo d’imposta successivo al sequestro, anche se quella precedente non è stata presentata, oppure bisognerà trasmettere due distinte dichiarazioni rettificative una per ciascuno dei periodi ante e post sequestro?
  3. quali sono le obbligazioni tributarie e gli adempimenti dichiarativi fiscali relativi alla frazione dell’ultimo periodo d’imposta fino alla data in cui è divenuta definitiva la confisca? E quali gli obblighi dichiarativi ai fini reddituali derivanti dalla vendita dell’azienda perfezionata successivamente alla definitività della confisca?
  4. i debiti tributari scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell’impresa relative ai periodi post sequestro 2018 e 2019 e 2020 devono essere pagati dall’amministrazione giudiziaria oppure potranno estinguersi per confusione ex articolo 1253 del codice civile?

 
L’Agenzia chiarendo, innanzitutto, che riferimento imprescindibile per tutte le tipologie di sequestri preventivi è il Dlgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), richiama in particolare la risoluzione n. 114/2017 ove è precisato che l’articolo 50, comma 2 del Codice disciplina una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria, atteso che nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’articolo 1253 del codice civile (vedi articolo “Confisca definitiva. Quando lo Stato è creditore e debitore”).
Condizioni necessarie perché si verifichi l’effetto estintivo sono la definitività della confisca e il venir meno della pluralità dei soggetti del rapporto obbligatorio, con relativa riunione della qualità di debitore e di creditore nello stesso soggetto (Stato-Erario). Inoltre, precisazioni contenute nella citata risoluzione, confermate anche dalla giurisprudenza di merito, sono che la confusione si riferisce ai soli crediti di natura erariale, per esempio per Ires o Irpef, rimanendo esclusi i crediti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, i tributi locali e i diritti camerali, l’estinzione del credito erariale può avvenire solo nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca e l’applicazione della disciplina relativa all’eredità giacente (articolo 187 del Tuir e 5-ter del Dpr n. 322/1988).
 
Fatte le premesse, ne deriva che in pendenza di sequestro, l’amministratore giudiziario deve:

  • presentare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione alla data di consegna dei beni
  • determinare, in via provvisoria, il reddito dei beni sequestrati
  • presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta interessati dall’amministrazione giudiziaria e versare le relative imposte.

Pertanto, nel momento in cui, all’esito del procedimento cautelare, la confisca definitiva comporti, con effetto retroattivo alla data del sequestro, il consolidarsi del patrimonio in capo allo Stato-Erario:

  • si estingueranno per confusione tutti i crediti erariali maturati (e non estinti) per Irpef (o Ires) sino all’adozione del provvedimento di sequestro, connessi al patrimonio acquisito
  • successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo, divenendo lo Stato il soggetto passivo d’imposta, mancando il presupposto soggettivo per l’imposizione, detti tributi (in specie l’Irpef), non saranno dovuti.  

Restano, invece, esclusi dall’effetto estintivo i crediti Irap, Iva o relativi alle ritenute per i quali, quindi, non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Per rispondere puntualmente all’istante, ne consegue che:

  1. i debiti per imposte (Irpef) scaturenti dalle dichiarazioni fiscali relative agli anni solari precedenti al sequestro (fino al 2017 incluso), si intendono estinti per confusione sempre se inerenti o comunque derivanti dai beni poi acquisiti al patrimonio dello Stato e nel limite del loro valore. I restanti debiti restano a carico del soggetto (o dei soggetti) che hanno subito il sequestro
  2. l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, riferiti ai beni oggetto di sequestro, relativa all’intero periodo d’imposta in cui è stata attuata la misura cautelare (2018), con versamento dei relativi tributi e/o imposte
  3. in merito al periodo d’imposta in cui è divenuta definitiva la confisca, inclusa la frazione compresa tra il suo inizio e la definitività della confisca stessa, ai fini reddituali non sussiste alcun obbligo dichiarativo. Ciò vale anche in riferimento alla vendita dell’azienda avvenuta dopo che la confisca è diventata definitiva
  4. i debiti tributari (Irpef), scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi dell’impresa relative ai periodi di imposta intercorrenti tra il sequestro e la confisca definitiva, ove non tempestivamente onorati, non sono più dovuti.
Sequestro e confisca, la “confusione” tra Stato ed Erario cancella il debito

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