14 Agosto 2020
Meccanismi transfrontalieri: d’obbligo lo scambio automatico di informazioni
Entra in vigore il 26 agosto il Dlgs n. 100 del 30 luglio, pubblicato in Gazzetta martedì scorso 11 agosto, sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relative ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate. Con il provvedimento è stata recepita la direttiva (UE) 2018/822 che modifica le precedenti disposizioni in materia. Il decreto dà attuazione a una delle misure adottate in ambito comunitario per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale: mira a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, ideati per eludere le imposte esigibili e trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. In questo ambito, le iniziative internazionali hanno centrato l’attenzione sul rafforzamento della trasparenza, considerata fondamentale prerequisito per contrastare gli illeciti.
La direttiva attuata con il decreto, in forza del mandato contenuto nella legge di delegazione europea 2018, introduce l’obbligo per gli intermediari e i contribuenti che partecipano al meccanismo transfrontaliero di comunicare eventuali anomalie nelle operazioni.
Per meccanismo transfrontaliero, ricorda il provvedimento, si intende uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
non tutti i partecipanti al meccanismo risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato
- uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere
- uno o più partecipanti svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione nel Paese straniero e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell’attività della stabile organizzazione
- uno o più partecipanti, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un’attività
- lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo.
Nell’elencare le circostanze per cui sorge l’obbligo della comunicazione il decreto scinde, tra le figure dei partecipanti, quella dell’intermediario e quella del contribuente.
Il primo è il soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l’intera attuazione, o anche un soggetto che direttamente o attraverso altri, svolge attività di assistenza o consulenza riguardo l’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo.
Come contribuente, invece, si intende il soggetto che attua, o a favore del quale è messo a disposizione ai fini dell’attuazione, un meccanismo transfrontaliero.
Entrambi i partecipanti sono tenuti a osservare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate in qualsiasi caso si riconosca come Elemento distintivo un indice di rischio di elusione o evasione tra quelli riportati all’Allegato al provvedimento.
Per gli intermediari l’obbligo di segnalazione all’Agenzia delle entrate sorge nel caso ricorra almeno una condizione tra le seguenti:
siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato
- abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione
- siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato
- siano iscritti a un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato
Il contribuente deve assolvere l’obbligo alla segnalazione se si verifica anche uno di questi presupposti:
- è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato
- dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione
- non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato
- non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato;
Gli intermediari devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel caso in cui si verifichino i presupposti dell’obbligo, entro 30 giorni:
- dall’attuazione del meccanismo, ovvero da quando questo è messo a disposizione ai fini dell’attuazione
- dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito assistenza o consulenza utile alla realizzazione del meccanismo
In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni all’Agenzia delle entrate ogni 3 mesi. La prima relazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2021.
Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia delle entrate le informazioni relative al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2021.
Nel decreto è prevista anche (all’articolo 8) l’obbligo di comunicazione “retroattiva” una tantum con cui, entro il 28 febbraio 2021, vanno comunicate le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
In ogni caso sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, in via di emissione, a definire le modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri.
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