12 Agosto 2020
Rottamazione-ter, la prima rata chiude il conto con la Riscossione
La definizione agevolata dei carichi sospesi prevede che, in caso di pignoramento, la dichiarazione di adesione all’istituto blocchi tutte le procedure esecutive precedentemente avviate e che con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione avvenga l’estinzione del pignoramento, salvo che non abbia già avuto luogo l’incanto con aggiudicazione del bene. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 263 del 12 agosto 2020.
Il contribuente che pone il quesito è sottoposto a procedura esecutiva immobiliare azionata da una banca e in cui è intervenuta l’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’istante ha chiesto la conversione del credito e la rateizzazione del debito dovuto all’agente della riscossione. Le rate previste sono state tutte regolarmente versate fino a quando il contribuente non ha deciso di aderire alla rottamazione-ter (articolo 3, Dl n. 119/2018), facendone regolare richiesta. L’istanza riguardava, in particolare, i crediti residui relativi al pignoramento e, nello specifico, le cartelle in pagamento ad aprile e a luglio 2020.
L’interessato fa presente che la richiesta di definizione agevolata è stata accolta dall’agente, che ha quantificato la somma dovuta a saldo delle cartelle indicate nella richiesta, e che ha pagato tutte le rate previste. Nonostante ciò, anziché dichiarare estinto il proprio intervento, la Riscossione, a febbraio 2020, ha stimato il proprio credito da rottamazione-ter, indicando un importo superiore a quello dichiarato al contribuente.
Ciò detto, il contribuente chiede se effettivamente, in base al comma 13, lettera b) del su richiamato articolo 3, con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata siano da considerarsi estinte le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia andato a buon fine il primo incanto e sia stata disposta l’assegnazione e l’aggiudicazione del bene pignorato. Eventualità, quest’ultima, che non si è verificata nel caso dell’interpello, in cui sono stati effettuati tutti i versamenti relativi alla conversione del credito e si è in attesa, unicamente, dell’udienza per l’assegnazione delle somme e la chiusura della procedura di pignoramento immobiliare.
La rottamazione-ter, prevista dall’articolo articolo 3, Dl n. 119/2018, ricorda l’Agenzia, consente al contribuente di sanare i ruoli sospesi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, tramite il pagamento della somma dovuta senza l’aggiunta di sanzioni e interessi. Per attivare la procedura l’interessato doveva manifestare all’agente la sua volontà di adesione all’istituto rendendo apposita dichiarazione (comma 5). Al riguardo, specifica il documento di prassi, il comma 10 dell’articolo 3 richiamato recita “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: … e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” mentre il successivo comma 13, come riportato anche dall’istante, prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Sull’argomento, con la risposta n. 128/2020 (vedi articolo “Stop ai pignoramenti presso terzi con l’adesione alla rottamazione-ter”), i tecnici dell’amministrazione finanziaria hanno chiarito che le previsioni dei commi 10 e 13 della norma possono essere applicate a tutte le procedure esecutive. In pratica, il pignoramento si conclude con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, salvo che, naturalmente, non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, o sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni con effetto satisfattivo immediato.
Nella vicenda descritta nell’interpello, non c’è stato alcun incanto con esito positivo, perché i crediti sono stati convertiti e regolarmente pagati ratealmente fino a quando l’istante non ha dichiarato di voler aderire alla rottamazione-ter per i residui relativi alle cartelle di pagamento indicate nella dichiarazione di adesione. Detto ciò il pignoramento immobiliare attivato precedentemente all’istanza di adesione non poteva proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione agevolata devono considerarsi estinti gli interventi della Riscossione relativi alla procedura esecutiva immobiliare aperta nei confronti dell’istante.
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