6 Agosto 2020
Investimenti al Sud: bonus costante se anche la nuova sede è agevolata
Quando la struttura produttiva, sulla quale sono stati effettuati investimenti che hanno dato diritto al “credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno”, viene trasferita insieme ai beni scontati – prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione – in un altro luogo comunque agevolato, il bonus non si ricalcola.
Questo perché in tal modo, a determinate condizioni che l’Agenzia illustra nella risposta n. 251 del 6 agosto 2020, può dirsi evitata la clausola prevista dal comma 105 della norma introduttiva dello sconto fiscale (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015), in base alla quale, appunto, “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti“.
Una disposizione volta ad aggirare il pericolo che i beni agevolabili siano – successivamente al loro impiego iniziale e nei limiti del periodo di sorveglianza – distolti dalle strutture produttive che hanno dato diritto all’agevolazione per essere destinati a operare in territori diversi dalle zone assistite.
A chiedere lumi è una società che ha ottenuto il credito d’imposta in argomento nel 2018 e, ora, intende spostare la struttura produttiva ubicata in un centro commerciale all’interno di un nuovo punto vendita situato in altro comune nella stessa provincia, presso il quale verranno trasferiti tutti i beni agevolati. L’istante teme che tale operazione possa rientrare tra le cause di decadenza o rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno previste dalla norma e dalla prassi in materia.
La perplessità è presto dissolta proprio grazie ai documenti di prassi interpretativi delle disposizioni di favore. In particolare, con la circolare n. 34/2016, nel circoscrivere la nozione di struttura produttiva, l’amministrazione ha specificato che “per ‘struttura produttiva’ (..) deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori – delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo – richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa”.
Detto questo, considerato che l’istante vuole trasferire il punto vendita, in cui si trovano i beni agevolati, da un comune a un altro della stessa provincia assistita dal beneficio, l’investimento originario ha tutti i requisiti per fruire del credito d’imposta per il Mezzogiorno con la stessa intensità. L’istante non dovrà, pertanto, rideterminare il bonus maturato.
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