Normativa e prassi

3 Agosto 2020

Credito da agevolazione ripristinato, come utilizzarlo in compensazione

Assodato che il bonus fiscale, erroneamente utilizzato in compensazione dal contribuente oltre il limite previsto dalla legge, rivive grazie alla definizione dell’atto di contestazione, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 237 del 3 agosto 2020, conferma il ripristino della disponibilità del credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata. Il codice tributo per fruirne è il 6700.
 
A interpellare l’Agenzia è un’impresa, che, presentata regolare richiesta alla Regione, ha ottenuto un “bonus fiscale”, riservato alla realizzazione di investimenti nel territorio. La ditta ha utilizzato l’intero importo dell’agevolazione ricevuta in compensazione dell’Irap dovuta tramite modello F24 con indicazione del codice tributo “3888” – Incentivi in forma automatica per le Piccole e Medie imprese -, ora non più valido, previsto a tal fine.
Successivamente l’Agenzia delle entrate notificava alla società un atto di recupero del credito agevolato per la parte utilizzata in compensazione oltre il limite di 250 mila euro, come stabilito dall’articolo 1 della legge finanziaria 2008.
A seguito di impugnazione di tale atto, il ricorso veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale con sentenza, poi confermata dalla Commissione tributaria regionale, alla quale la società prestava acquiescenza. Poi, in seguito alla decisione dei giudici, l’istante provvedeva al pagamento integrale di quanto intimato oltre interessi e sanzioni.
Per utilizzare in compensazione il credito così ripristinato l’istante lo ha indicato, per la prima volta, tra i crediti di imposta nella dichiarazione modello Unico e, poi, nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi successivi.
Non avendo individuato, però, nel modello dichiarativo un apposito campo per indicare l’eccedenza del bonus fiscale, ha evidenziato il credito nel quadro RU, sezione V – altri crediti di imposta -, al rigo RU403 – “crediti di imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi”.
Detto ciò, considerato, appunto, che l’originario codice tributo “3888” non risulta più valido e in mancanza di un codice tributo specifico, l’impresa chiede se può compensare l’eccedenza del credito mediante modello F24 utilizzando il codice tributo “6700” – Credito d’imposta incentivi per le Medie e Piccole imprese.
 
L’Agenzia delle entrate concorda con la soluzione prospettata dall’istante e fa presente che il parere espresso riguarda unicamente la corretta modalità di utilizzo del credito (articolo  17 del Dlgs n. 241/1997), oltre il limite di 250mila euro stabilito dall’articolo 1 della legge n. 244/2007, la quale al comma 53, dispone “A partire dal 1º gennaio  2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza“.
 
Tornando al caso in esame, riguardo al bonus fiscale riconosciuto all’istante, l’Agenzia ritiene che, in linea con quanto chiarito in merito all’errato utilizzo in compensazione di un credito oltre il limite, con la definizione dell’atto di contestazione sia stata ripristinata, a posteriori, la disponibilità del credito per un importo corrispondente alla somma indebitamente compensata e riversata.
Il credito così ripristinato può essere riportato nei periodi successivi, oltre il limite temporale previsto dalla legge istitutiva, e compensato con eventuali debiti tributari e contributi futuri. Tale eccedenza, precisa l’Agenzia, non concorre con gli altri eventuali crediti all’ammontare del limite massimo compensabile nell’anno solare previsto dalla finanziaria 2008, essendo utilizzata oltre il terzo anno successivo a quello in cui la stessa si è generata.
 
Considerato, quindi, che nella dichiarazione modello Unico non c’era un apposito campo nel quadro RU che consentisse di evidenziare il credito, l’indicazione dello stesso nel rigo RU403 – crediti d’imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi – del modello Unico e dei modelli degli anni seguenti, ha comportato una gestione e un controllo manuale dello stesso da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, non essendo più disponibile l’originario codice tributo “3888”, per usufruire di detto credito in compensazione è possibile utilizzare, in accordo con l’istante, il codice tributo “6700” – credito d’imposta incentivi per le medie e piccole imprese.

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