Normativa e prassi

23 Luglio 2020

“Pace contributiva”: il riscatto effettuato dal genitore è detraibile

Se la domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione viene presentata dal genitore, quest’ultimo potrà portare in detrazione l’onere sostenuto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Se, invece, viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, da valutare con diverso criterio di calcolo nel sistema contributivo, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, se il figlio non risulta fiscalmente a carico. Questo, in sintesi, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 225 del 23 luglio 2020.

La richiesta arriva da un contribuente che vuole far presentare la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e periodi di studio universitario al proprio genitore, in base a quanto stabilito dall’articolo 20 del Dl n. 4/2019, e chiede se in caso di domanda di riscatto:

  1. dei periodi non coperti da contribuzione l’onere versato dal genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, “necessariamente” in cinque quote costanti, a partire dall’anno di sostenimento, indipendentemente dal fatto che l’onere sia versato in rate comprese da una a 120
  2. di laurea agevolato” l’onere che sosterebbe il genitore sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

L’istante fa presente che in Italia possiede solo redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro.

L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta “pace contributiva”) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 20 del Dl n. 4/2019.
In particolare, il comma 3 del citato articolo stabilisce che tale facoltà “è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi”, mentre il comma 5 prevede che il versamento dell’importo dovuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza “in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione”.
Ne consegue che il riscatto possa essere effettuato non solo dall’interessato ma anche da parenti e affini entro il secondo grado che sostenendone l’onere potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dal fatto che l’interessato sia un familiare “fiscalmente a carico” ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, e che la ripartizione dell’importo detraibile esula dalla durata della rateizzazione concedibile, ma è riconosciuta in relazione all’ammontare dell’onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d’imposta.

Inoltre, i tecnici delle Entrate ricordano che le istruzioni alla compilazione dei righi E56 e RP56 rispettivamente dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Pf 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d’imposta vale il principio di cassa, precisano che “La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo”.
Pertanto, la detrazione dall’imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Di conseguenza nel caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Questa modalità di calcolo varrà per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50% della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Riguardo il “riscatto di laurea agevolato”, l’Agenzia ricorda, nell’ambito di un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, l’articolo 2, comma 5-quater del Dlgs n. 184/1997, prevede “la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.
Sul tema, l’Inps, con circolare n. 106/2019, ha precisato che il comma 5-quater in questione non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi universitari che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione, mentre resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma.

Ai fini fiscali, pertanto, sono confermate le istruzioni impartite con la circolare n. 13/2019, dove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico”, a tali contribuenti spetta una detrazione del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del Tuir.

Ne consegue che la disciplina fiscale, che consente di detrarre dall’imposta lorda il 50% dell’onere sostenuto, trova applicazione solo ove sussistono i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del citato decreto legge.

Ritornando al quesito iniziale, l’Agenzia ritiene che nel caso in cui la domanda per il riscatto venga prodotta, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Dl n. 4/2019, dal genitore dell’istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Se, invece, viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, ai sensi del Dlgs n. 184/1997 il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, in quanto l’istante, titolare di reddito superiore a 2.840,51 euro, non risulta soggetto fiscalmente a carico (articolo 12 del Tuir).

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