Normativa e prassi

14 Luglio 2020

Iva ordinaria per la colonnina che ricarica l’auto elettrica

L’aliquota ridotta del 10%, chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 218/E del 14 luglio 2020, non può essere applicata all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, destinate esclusivamente ad uso privato. L’intervento, infatti, da solo, non costituisce un’opera di urbanizzazione pubblica agevolabile. L’Iva ridotta torna però in campo nel caso in cui le colonnine sono fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico, costituendo un’unica infrastruttura.

Il quesito è di una srl che intende posizionare nell’abitazione italiana di un residente in Svizzera, un impianto fotovoltaico, utilizzabile anche per ricaricare l’auto, e una colonnina di ricarica del veicolo elettrico. Ciò detto, la società chiede se, ai fini Iva, in relazione all’installazione della colonnina:

  • sia possibile applicare l’aliquota ridotta del 10% come per il montaggio dell’impianto fotovoltaico
  • sia applicabile l’aliquota ridotta perché equiparabile alle ipotesi agevolate indicate nella Tabella A, parte III, n. 127- quinquies) del Dpr n. 633/1972
  • sia soggetta ad aliquota ordinaria del 22 per cento.

La società chiede, inoltre, quale sia il trattamento Iva nel caso in cui l’acquirente della colonnina di ricarica fosse un soggetto Iva che utilizza il dispositivo per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.

L’Agenzia delle entrate, prima di affrontare la questione del corretto trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ricorda che la legge di bilancio 2019, con l’inserimento dell’articolo 16-ter nel Dl n. 63/2013, ha introdotto una nuova detrazione fiscale del 50% per le spese sostenute, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche, di potenza standard, dotate di una o più punti di ricarica e non accessibili al pubblico (vedi articolo “Scattano gli incentivi per i veicoli più puliti. Ecotassa per chi inquina).
In particolare, per beneficiare dell’agevolazione, occorre far riferimento alle lettere d) e h), dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 257/2016, ove viene specificato, rispettivamente, cosa s’intenda per “potenza standard” e in quali casi la struttura non sia accessibile al pubblico.

Tali definizioni sono fondamentali anche per fornire i chiarimenti in materia di Iva.
L’Agenzia a questo punto ricorda in quali casi, secondo la normativa di riferimento, è applicabile l’aliquota del 10% riportando i numeri 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
In particolare, il 127-quinquies stabilisce che sono soggette all’aliquota ridotta del 10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;(…); impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; ….”.
In sintesi, usufruiscono dell’Iva leggera le opere di urbanizzazione primaria elencate nell’articolo 4, della legge n. 847/1964, e cioè le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione e gli spazi di verde attrezzato. Nel dettaglio, gli interventi di urbanizzazione primaria sono definiti dal Dpr n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”).
Dai riferimenti normativi, in pratica, si ricava che le caratteristiche essenziali delle opere di urbanizzazione agevolabili sono l’interesse collettivo e la loro destinazione ad uso pubblico a prescindere dalla loro localizzazione.
Un diverso orientamento, osserva l’amministrazione nella sua risposta, è dato dall’articolo 17-sexies, comma 1, della legge n. 134/2012 secondo il quale “le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale”.

L’Agenzia ritiene, tuttavia, che quest’ultima disposizione non sia applicabile in senso assoluto e, cioé, a prescindere dalle caratteristiche dell’infrastruttura. Per le Entrate sconta l’Iva al 10% soltanto l’impianto configurabile come opera di urbanizzazione primaria e, quindi, in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi della comunità. Requisiti che sembrano mancare alle colonnine oggetto dell’interpello. Da quanto detto dall’istante, infatti, i punti di ricarica che intende installare sono a uso esclusivamente privato e, pertanto, non agevolabili come opere di urbanizzazione primaria.
Né tali installazioni possono essere considerate, come prospettato dalla srl, equiparabili alle tipologie indicate al numero 127-quinquies della Tabella A, ossia agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, trattandosi di dispositivo la cui unica funzione è ricaricare un veicolo elettrico.

Ma la questione non si chiude qui. L’Agenzia aggiunge, infatti, che nel caso in cui le colonnine siano fornite e installate unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un meccanismo unico, magari nell’ambito di un contratto di appalto, potrà essere applicata l’Iva al 10% prevista dai numeri 127-quinquies e 127-septies del Dpr n. 633/1972.
In caso contrario, e cioè se i punti di ricarica sono realizzati autonomamente rispetto al fotovoltaico, la società dovrà applicare l’aliquota ordinaria del 22 per cento. Stessa risposta per l’installazione effettuata su incarico di un soggetto Iva per la ricarica dei propri mezzi aziendali o strumentali.

Iva ordinaria per la colonnina che ricarica l’auto elettrica

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