Attualità

3 Luglio 2020

Rli allarga le sue vedute e apre alla rinegoziazione dell’affitto

Il modello nella sua ultima versione, da oggi disponibile sul sito dell’Agenzia insieme al relativo software, consente di comunicare al Fisco online anche la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto. Tale ulteriore procedura di presentazione si aggiunge alla “modalità agile” prevista per la richiesta di servizi essenziali. Dal 3 luglio al 31 agosto sarà possibile registrare l’atto sia con Rli che con il modello 69, dal 1° settembre 2020 soltanto con Rli.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 marzo 2019 è stato approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili” (modello Rli). Il modello e le applicazioni informatiche a esso collegati sono stati implementati per rendere più agevole la compilazione e fronteggiare le nuove esigenze dei contribuenti espresse nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da Covid-19.
Infatti, prima del periodo storico che stiamo attraversando, l’atto di rinegoziazione veniva presentato esclusivamente presso l’ufficio territoriale competente per la registrazione, con la compilazione del modello 69.
Durante la fase emergenziale l’Agenzia ha previsto una “modalità agile” per la registrazione degli atti di rinegoziazione mediante Pec o e-mail. In particolare, il contribuente può inviare l’atto di rinegoziazione, il modello 69, il documento d’identità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso dell’originale dell’atto e della conformità a questo dell’immagine inviata e dell’impegno del richiedente a depositare successivamente in ufficio l’atto in originale, tramite la Pec o e-mail.

L’aggiornamento del software e del modello appena pubblicati consentono di utilizzare Rli anche per comunicare all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione o di affitto in sostituzione del modello 69. L’accordo di variazione, sia in caso di diminuzione che in caso di aumento del canone, a questo punto può essere comunicato all’Agenzia delle entrate direttamente dal computer di casa.

Il software di compilazione, messo a disposizione dall’Agenzia, consente una facile compilazione del modello e calcola le imposte in autoliquidazione, le sanzioni e gli interessi, eventualmente dovuti. Tali somme vengono, quindi, versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.

Rli può essere trasmesso direttamente da chi sottoscrive la richiesta se è in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia. In alternativa, è possibile presentare il modello in “modalità agile” all’ufficio territoriale delle Entrate competente (ricordiamo che l’ufficio competente è quello presso il quale è stato registrato il contratto, di locazione o affitto, originario).

In considerazione della rilevanza delle novità introdotte e per accompagnare tale cambiamento, assicurando il corretto e tempestivo adempimento tributario, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale i contribuenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone telematicamente con il nuovo modello Rli oppure tramite il modello 69.

Pertanto, dal 3 luglio al 31 agosto 2020, sarà possibile registrare l’atto di rinegoziazione:

  • telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall’Agenzia (Rli);
  • comunicandolo all’ufficio in modalità agile con il modello Rli o con il modello 69 ;

mentre dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato solo il modello Rli.
Si ricorda che in base all’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 133/2014, la registrazione dell’atto, con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere, è esente dall’imposta di registro e di bollo; tale esenzione spetta anche nell’ipotesi in cui le parti concordino la riduzione del canone solo per un periodo di durata del contratto (ad esempio un anno).
Se invece successivamente alla registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata contrattuale, il canone viene riportato al valore inizialmente pattuito, il nuovo atto è soggetto a tassazione.

L’accordo di rinegoziazione del canone in aumento, nel caso in cui dia luogo a un’ulteriore liquidazione dell’imposta per il contratto di locazione già registrato rientra, come previsto anche con la risoluzione n. 60/E del 2010, tra gli eventi che, ai sensi dell’articolo 19 del Tur, devono essere denunciati entro 20 giorni all’amministrazione finanziaria.

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