Normativa e prassi

2 Luglio 2020

Ampliamento in chiave antisismica: il bonus ristrutturazioni è salvo

Nonostante le disposizioni in materia di ristrutturazioni edilizie subordinino la fruizione delle  relative agevolazioni fiscali al fatto che gli interventi siano realizzati su edifici esistenti, senza variazione volumetrica, quando l’ampliamento è dovuto all’adeguamento antisismico dell’immobile demolito e ricostruito, detti benefici sono salvi.
Con la risposta n. 195 del 30 giugno 2020, fornita a un’impresa di costruzioni che vuole sapere se, dopo aver demolito e ricostruito un edificio situato in zona sismica 2, ampliando la struttura preesistente in funzione antisismica, gli acquirenti delle abitazioni civili risultanti dall’intervento possono fruire sia dell’agevolazione per la ristrutturazione edilizia sia del sisma-bonus, l’Agenzia delle entrate afferma che ciò è possibile.
L’operazione rappresentata dalla società interpellante ha avuto sì impatti sulla volumetria con demolizione dell’edificio esistente e ampliamento dello stesso, ma tali impatti sono esclusivamente dovuti all’adeguamento antisismico dell’edificio. Ne consegue che l’intervento non debba essere considerato una “nuova costruzione” e, in quanto tale, gli acquirenti delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di ristrutturazione potranno fruire della detrazione (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir).
 
Per quanto riguarda il beneficio previsto per il miglioramento della stabilità degli edifici, risolve la questione – in presenza delle stesse condizioni – come nella risposta n. 196 dello stesso giorno (vedi articolo “Sisma-bonus: più tempo per asseverare perché l’edificio è nelle zone 2 o 3”), nella quale, in estrema sintesi, sostiene che il bonus è fruibile anche quando, in relazione a immobili demoliti e ricostruiti nelle zone sismiche 2 e 3, l’asseverazione del tecnico non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abitativo. Questo perché, anche nel caso in esame, l’attestazione della bontà del progetto strutturale (presentato nel 2017) non è stata a suo tempo allegata, in quanto solo con l’entrata in vigore del Dl n. 34/2019, l’ambito di applicazione del sisma-bonus è stato esteso alle richiamate zone.
 
Diverso il discorso relativo allo sconto d’imposta per la ristrutturazione edilizia. Prima di tutto, l’Agenzia osserva che la detrazione (comma 3, articolo 16-bis, Tuir) si applica anche agli interventi descritti dall’articolo 3 del Dpr n. 380/2001, finalizzati a trasformare gli edifici attraverso “il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Le innovazioni devono risultare dal titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, rilasciato dal Comune o da altro ente territoriale, dal quale deve risultare, appunto, che si tratta di interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non di nuova costruzione.
 
L’Agenzia, quindi, anche in questo caso sostenuta dal parere favorevole del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, conclude che l’operazione rappresentata dall’istante ha avuto sì un impatto sulla volumetria dell’immobile, ma l’ampliamento è derivato dall’adeguamento antisismico dell’edificio. Questo, di conseguenza, comporta che l’intervento non debba essere considerato, nel suo complesso, una “nuova costruzione” e, per tale motivo coloro che acquistano le unità immobiliari risultanti potranno fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

Ampliamento in chiave antisismica: il bonus ristrutturazioni è salvo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto