Normativa e prassi

30 Giugno 2020

Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali e non solo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 giugno, il Dpcm 27 giugno 2020, che fa slittare al prossimo 20 luglio i versamenti fiscali dei contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in scadenza oggi, 30 giugno. Rinviato, di conseguenza, al prossimo 20 agosto anche il termine dei pagamenti con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi, fissato, ordinariamente, al 30 luglio. L’ampliamento della finestra temporale è stato disposto, come precisato nel comunicato Mef del 22 giugno che ha anticipato la proroga, in considerazione delle esigenze generali rappresentate dagli intermediari e dai contribuenti in relazione agli adempimenti fiscali e del perdurare della situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Il differimento è previsto per quest’anno per i contribuenti sottoposti a Isa, anche forfetari, che dichiarano ricavi e compensi non superiori al limite stabilito per lo specifico indice sintetico di affidabilità fiscale dal decreto Mef di approvazione e riguarda le imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, l’Iva connessa agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, l’Irap e le altre imposte che seguono le scadenze delle imposte sui redditi, altrimenti in scadenza al 30 giugno. In pratica, sono stati rinviati il saldo 2019 e il primo acconto 2020.
Nel dettaglio, il decreto prevede senza maggiorazioni i suddetti pagamenti effettuati entro il 20 luglio, dovuti ordinariamente a fine giugno, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse quelli eseguiti dal 21 luglio al 20 agosto 2020.

Possono usufruire dell’agevolazione anche gli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l’imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) e i componenti delle società, associazioni e imprese appartenenti alle ipotesi previste dagli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir.

Invariati, invece, i termini di pagamento per i soggetti Ires con versamenti in scadenza non al 30 giugno, in relazione alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto o che hanno dichiarato ricavi superiori a quelli previsti dagli indici di affidabilità.

Isa, rinvio ufficiale al 20 luglio dei versamenti fiscali e non solo

Ultimi articoli

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Integratori alimentari con Iva al 10%, serve la classificazione delle Dogane

L’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.

Normativa e prassi 3 Maggio 2024

Depositi fiscali e recupero Iva, che fare per il surplus d’imposta

L’azienda che acquista gasolio per autotrazione immesso in un deposito fiscale, senza addebito Iva al momento della transizione, in base al regime introdotto dalla legge di bilancio 2018, e provvede al versamento cumulativo dell’imposta sulla stima delle estrazioni previste, recupera l’eventuale eccedenza Iva nei periodi successivi fino a esaurimento del credito.

Attualità 3 Maggio 2024

Attenzione allo “smishing”, falsi rimborsi che corrono via sms

È in circolazione una nuova forma di false comunicazioni dell’Agenzia delle entrate costruite ad arte da malintenzionati per acquisire illecitamente dei dati.

Attualità 2 Maggio 2024

Definizione agevolata dei pvc, modello fac-simile dell’Agenzia

A partire dai verbali emessi dalle Entrate o dalla Guardia di finanza a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione può scegliere di definire il suo contenuto integrale con sanzioni particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall’articolo 5-quater del Dlgs n.

torna all'inizio del contenuto