12 Giugno 2020
Servizio di soccorso in acqua: mare e lago non sono la stessa cosa
L’acquisto di un mezzo nautico che verrà utilizzato da un Comitato, avente le stesse finalità della Croce rossa italiana, per svolgere attività di soccorso nelle acque del lago e nelle zone limitrofe, non potrà beneficiare della non imponibilità ai fini Iva (articolo 8-bis, Dpr n. 633/1972). È la sintesi della risposta n. 183 del 12 giugno 2020 dell’Agenzia delle entrate.
Il Comitato istante, coordinato dalla Centrale operativa 118, precisa che durante la stagione estiva svolge un servizio di assistenza che include fra l’altro attività di soccorso primario nelle acque del lago o ad esso adiacenti, incluso l’ambito terrestre, per bagnanti, velisti, persone coinvolte in attività professionali, sportive e ricreative, soccorso in zone difficilmente raggiungibili in tempi utili da ambulanze, auto mediche o altri mezzi, soccorso per incidenti della navigazione con feriti.
Ciò posto, l’istante, chiede chiarimenti in merito alla non imponibilità ai fini Iva sull’acquisto dei mezzi nautici che utilizzerà per le attività istituzionali di salvataggio descritte, ritenendo che il beneficio fiscale previsto per la sfera marittima possa essere esteso anche a quella lacustre
L’Agenzia richiama l’articolo 8-bis del Dpr n. 633/1972, che estende il trattamento della non imponibilità ai fini Iva (previsto dall’articolo 8 per le cessioni all’esportazione) alle cessioni e alle prestazioni effettuate nell’ambito del settore navale e aereo. Si tratta, in particolare delle “cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 (…)”.
L’Agenzia ricorda anche la risoluzione n. 2/2017 con cui ha chiarito che ai fini Iva per “alto mare” deve intendersi quella parte di mare eccedente le 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (articolo 3 della Convenzione sui diritti del mare e ratificata con legge n. 689/1994).
Pertanto, è possibile che vi siano cessioni di navi imponibili ai fini Iva, come ad esempio quelle adibite a trasporto passeggeri, se effettuano attività di navigazione entro le 12 miglia.
Per le navi adibite alle operazioni di salvataggio o di assistenza, il citato articolo 8-bis prevede che le stesse operazioni siano effettuate “in mare”. Con riferimento alla fattispecie in esame, il Comitato istante esegue tra le attività istituzionali il servizio di soccorso acquatico.
Tuttavia, rileva l’Agenzia, l’attività di soccorso in relazione alla quale l’istante chiede la corretta tassazione ai fini Iva viene svolta nelle acque del lago o in zone ad esse adiacenti incluso l’ambito terrestre. Tale prestazione, quindi, non può essere assimilata alle “operazioni di assistenza e salvataggio in mare” (articolo 8-bis, comma 1, lettera a) Dpr n. 633/1972) e di conseguenza l’Agenzia ritiene che il mezzo nautico che il Comitato intende acquistare e che verrà utilizzato per svolgere attività di soccorso nelle acque del lago e nelle zone limitrofe, non può beneficiare della non imponibilità ai fini Iva.
Ultimi articoli
Attualità 23 Gennaio 2026
Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026
La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva
Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.
Normativa e prassi 22 Gennaio 2026
Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato
Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.
Normativa e prassi 21 Gennaio 2026
Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale
Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.