11 Giugno 2020
Spese indetraibili se sostenute con circuito di credito commerciale
Il circuito di credito commerciale, che consente agli iscritti la compravendita di beni e servizi con lo strumento dello scambio multilaterale attraverso operazioni in compensazione, è un sistema che non rispetta i requisiti di tracciabilità previsti dalla norma – carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento – e pertanto le spese sostenute con tale strumento di pagamento non possono fruire della detrazione del 19 per cento. Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 180 dell’11 giugno 2020.
Il caso prospettato dal contribuente che ha inviato la richiesta di chiarimenti si riferisce all’utilizzo, per la compravendita di beni e servizi, di una piattaforma online che consente gli scambi attraverso operazioni in compensazione. Nel circuito in questione, a cui possono iscriversi piccole e medie imprese, professionisti e persone fisiche consumatori finali, i pagamenti e gli incassi sono sostituiti da un sistema di compensazione multilaterale di debiti e crediti, tra i membri della comunità virtuale, che sostituisce il pagamento in denaro. Il circuito di pagamento rappresenta un metodo convenzionale di estinzione delle obbligazioni tramite “compensazione unilaterale” tra i soggetti iscritti e opera tramite una piattaforma informatica, che registra progressivamente tutte le operazioni contabili riconducibili ai singoli iscritti, accessibile via web o mobile, con moderni sistemi di tecnologia per garantire la sicurezza della connessione a internet e proteggere i dati sensibili scambiati.
Gli iscritti sono titolari di un proprio conto in compensazione, direttamente associato a un codice fiscale o a una partita Iva, con evidenza degli accrediti e gli addebiti, e possono accedere, previa autenticazione con le credenziali, alla piattaforma dove sono riportati anche tutti i dati descrittivi di ogni singola operazione compiuta: destinatario, mittente, valore della transazione, causale, tipologia e numero del documento fiscale.
Alla luce di questa premessa, il contribuente chiede se il sistema di pagamento alla base del circuito di credito commerciale rispetta i requisiti di tracciabilità richiesti dal comma 679 dell’articolo 1 dell’ultima legge di bilancio 2020 e, quindi, può consentire la detraibilità del 19% sulle acquisizioni riguardanti gli oneri indicati dall’articolo 15 del Tuir relativi, tra l’altro, agli interessi passivi, alle spese sanitarie, funerarie e per l’istruzione.
Nel formulare la risposta, il comma della legge di bilancio per il 2020 richiamato, ricordano i tecnici dell’Agenzia, dispone che dal 1° gennaio di quest’anno per fruire della detrazione del 19% sulle spese per gli oneri riportati all’articolo 15 del Tuir è necessario che lo stesso onere sia saldato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997. Questa norma fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Nella specifica circostanza, leggiamo nella risposta, l’indicazione sugli “altri sistemi di pagamento” tracciabili e ammessi per acquisire il diritto alla detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Nel merito del caso specifico, perciò, l’Agenzia ritiene che gli altri mezzi di pagamento siano quelli che garantiscono la tracciabilità e l’identificazione del pagatore, per permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.
Considerato che il circuito di credito commerciale utilizzato dall’istante, attraverso cui avvengono gli scambi di beni e servizi, non utilizza nessuno degli strumenti elencati nell’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997, non può essere considerato valido ai fini dell’eventuale detraibilità.
L’acquisto in questo modo effettuato, infatti, non garantisce la sua tracciabilità e l’identificazione del suo autore e, quindi, non può permettere all’amministrazione lo svolgimento degli efficaci controlli previsti dalla norma.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.