19 Maggio 2020
Volontariato e protezione civile: i rimborsi per le partecipazioni
Pubblicata in Gazzetta ufficiale, con la serie generale n. 127 di ieri, 18 maggio 2020, la direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio, che riporta le modalità e le procedure da seguire per presentare le domande di rimborso da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, relative ai compensi corrisposti ai volontari autorizzati, in occasione delle attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
All’agevolazione, che volendo può essere fruita sotto la forma del credito d’imposta, hanno accesso anche i volontari lavoratori autonomi e/o liberi professionisti e le organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile, che possono inoltrare la domanda per il mancato guadagno giornaliero dovuto alla partecipazione alle suddette attività autorizzate. La definizione del calcolo giornaliero, specifica sempre la direttiva, deve essere stabilita dall’Agenzia delle entrate.
Il diritto al rimborso nasce con le indicazioni date dal codice della protezione civile (Dlgs n. 1/2018), che, tra l’altro, dispone sulla partecipazione dei cittadini (articolo 31) alle attività nel loro territorio e prevede la promozione della più ampia adesione del volontariato alle stesse attività (articolo 32). Quest’ultimo articolo dà anche le definizioni per la corretta identificazione del volontario e della sua partecipazione, attraverso gli enti del Terzo settore o le altre forme appositamente costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all’esercizio della funzione di protezione civile. Il Codice all’articolo 39 elenca gli strumenti che possono consentire la partecipazione dei volontari e, in particolare, al comma 4 specifica che i datori di lavoro hanno diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario per il quale, cioè, è stata presentata nei termini, al dipartimento della Protezione civile, la richiesta di attivazione del volontariato e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici di legge per le esercitazioni di questa categoria.
I rimborsi, precisa lo stesso comma, possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 189/2016.
Le organizzazioni di volontariato o i datori di lavoro hanno due anni di tempo, dalla conclusione dell’intervento o dell’attività, per inviare le richieste di rimborso.
I soggetti che scelgono di fruire del credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, possono avvalersi del codice tributo 6898, da esporre in fase di compilazione nella colonna “importi a credito compensati”, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 55/E del 5 giugno 2019 (vedi articolo “Benefici fiscali ai datori di lavorodei volontari della protezione civile”).
Le istanze di riconoscimento che vanno indirizzate al Dipartimento della protezione civile, dovranno essere compilate e presentate tramite Pec all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it, allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro come da modello allegato.
La modulistica e gli altri elementi informativi indispensabili per procedere all’istruttoria del riconoscimento del credito sono contenuti nell’allegato tecnico, che costituisce parte integrante della direttiva.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.