Normativa e prassi

17 Aprile 2020

Bonus investimenti per il Sud, fruibile dal collaboratore familiare

Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno ottenuto da una ditta che ha acquisito in locazione finanziaria un distributore automatico di prodotti potrà essere attribuito anche al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, essendo anch’egli titolare di un reddito di partecipazione ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa e che, quindi, ne mantiene la stessa natura. In tal caso dovrà essere utilizzato in compensazione nei rispettivi modelli F24 e indicato da entrambi nel quadro RU.
La suddivisione del bonus infatti dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare della ditta e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi. Sono in sintesi i chiarimenti contenuti nella risposta n. 85/2020.

L’interpello sottoposto all’attenzione dell’Agenzia è avanzato dal titolare di una ditta individuale che ha acquisito in locazione finanziaria un distributore automatico per la vendita di prodotti. Il titolare, poi, ha fatto richiesta di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015), ottenendo nel 2019 l’autorizzazione dalle Entrate a utilizzarlo nell’anno d’imposta 2019 (modello Redditi 2020). 
L’istante fa presente, inoltre, che nel 2017 ha stipulato un atto d’impresa familiare con il cognato, con effetti fiscali decorrenti dal 2018, e di aver optato, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, per il regime di cassa (articolo 18, comma 5, Dpr n. 600/1973).

Chiede, pertanto, se il credito d’imposta rileva ai fini fiscali come un contributo in conto esercizio o come un contributo in conto impianti e se debba essere utilizzato in compensazione tramite F24 esclusivamente dall’istante, titolare dell’impresa familiare, con indicazione nel quadro RU del modello relativo all’anno d’imposta in cui è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta di utilizzo, o se, in alternativa, può essere ripartito, in proporzione alla quota di partecipazione al reddito d’impresa, tra titolare e collaboratore familiare, con relativa compensazione nei rispettivi modelli di pagamento F24 e indicazione nel quadro RU dei modelli dichiarativi dei due beneficiari.

L’istante ritiene che, per il tipo d’investimento realizzato, il credito d’imposta sia configurabile come contributo in conto impianti e che anche se ha optato per il regime di cassa, i canoni di leasing relativi al suddetto distributore siano comunque deducibili per competenza (articolo 102 del Tuir).
In merito al secondo quesito, l’istante evidenzia che la percentuale di partecipazione nelle imprese familiari viene determinata al termine di ogni anno d’imposta (per l’anno d’imposta 2019 la percentuale per il titolare non potrà essere inferiore al 51% e per il collaboratore non potrà essere superiore al 49%), mentre l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà in corso d’anno, quindi prima della determinazione dell’effettiva quota di partecipazione. Di conseguenza, a suo parere, il credito d’imposta può essere fruito solo da lui e non anche dal collaboratore.

Nel rispondere ai dubbi, l’Agenzia ricorda in primo luogo la normativa che ha introdotto il credito di imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, effettuano l’acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone del Mezzogiorno (articolo 1, commi 98-108, legge n. 208/2015). Per fruire del bonus i contribuenti interessati devono inviare apposita comunicazione, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia del 9 agosto 2019 (vedi articolo “La comunicazione per il Mezzogiorno vale anche per i bonus sisma e Zes”). 

In merito al primo quesito posto dall’istante sulla tassabilità del bonus, il documento di prassi richiama la circolare n. 34/E del 2016 in cui viene precisato che “In assenza di un’espressa esclusione normativa il credito d’imposta in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES d IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa“.
In relazione alla natura del contributo, l’Agenzia ritiene, anche sulla base delle precisazioni fornite dalla risoluzione n. 241/2002, che il credito d’imposta rientri nella categoria dei contributi in conto impianti. 

In merito alla fruibilità del bonus da parte del collaboratore familiare, l’Agenzia precisa, in primo luogo che, in base ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/2016, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del Tuir indipendentemente dalla natura giuridica assunta, esclusi i soggetti che operano in determinati settori e i soggetti in difficoltà (si vedano i criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del Regolamento Ue n. 651/2014).
Per quanto concerne il trattamento fiscale dei redditi prodotti dall’impresa familiare, l’Agenzia ricorda che vanno imputati al titolare imprenditore (al quale spetta la quota minima del 51%) e ai familiari collaboratori, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili (articolo 5, comma 4 del Tuir).
Il collaboratore familiare, in pratica, è titolare di un reddito di partecipazione, che, ottenuto dalla ripartizione del reddito di impresa, ne mantiene la stessa natura; ne consegue che lo stesso, in qualità di titolare di reddito di impresa, può rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta in esame. 

Riguardo il trasferimento dei crediti d’imposta delle società di persone ai soci l’Agenzia, come chiarito anche dalla risoluzione n. 163/2003, ritiene che possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società.  La citata risoluzione specifica, inoltre, che l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura una cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e chiarisce che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. 

Alla luce di questi chiarimenti applicabili al caso in questione, tenuto conto che la disciplina delle imprese familiari si basa sullo stesso principio di trasparenza fiscale previsto per le società di persone,  il credito d’imposta ottenuto dall’istante potrà essere attribuito al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La ripartizione del bonus dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare della ditta e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi. 

Bonus investimenti per il Sud, fruibile dal collaboratore familiare

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