14 Aprile 2020
Con marca da bollo, le fatture del professionista alla Asd
Non sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse da una professionista per le prestazioni rese nei confronti di un’associazione nazionale riconosciuta dal Coni come ente di promozione sportiva, che svolge attività di natura dilettantistica.
È quanto precisa l’Agenzia delle con la risposta n. 67/E del 20 febbraio 2020.
Il chiarimento va in direzione opposta rispetto all’interpretazione “estensiva” proposta dall’istante riguardo alla norma agevolativa che esenta dall’imposta di bollo (articolo 27-bis della Tabella, allegato B, al Dpr n. 642/1972) le onlus e le organizzazioni sportive senza fini di lucro.
La contribuente è una libera professionista a regime forfetario che, oltre alla conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari, collabora in modo continuativo con un’associazione nazionale di promozione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.
In particolare, la contribuente chiede se sono esentate dal Bollo le fatture da lei emesse nell’ambito di tale attività, tenuto conto che la legge di bilancio 2019 ha esteso tale agevolazione anche agli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni emesse o richieste da associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni (per quanto riguarda il settore sportivo, in precedenza la norma faceva riferimento soltanto alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).
Riguardo all’applicabilità del tributo, c’è da premettere che secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del Dpr n. 642/1972 (Testo unico sull’imposta di bollo) sono sottoposti a bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella Tariffa annessa al decreto, mentre ne sono esenti quelli elencati nella Tabella allegata allo stesso Dpr.
Detto ciò, l’Agenzia delle entrate evidenzia che, in base all’articolo 21 del decreto Iva, il cedente o il prestatore di servizio è obbligato a rilasciare fattura al cliente o deve assicurarsi, sotto sua responsabilità, che quest’ultimo la emetta per suo conto. Tale disposizione, quindi, evidenzia che l’interpellante è obbligato per legge a emettere il documento contabile nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dalla stessa associazione.
Di conseguenza, precisa l’Agenzia, le fatture consegnate dal professionista per la collaborazione prestata non possono essere incluse tra gli atti, i documenti e le certificazioni richiesti dalle Asd ed esenti dal tributo in base al richiamato articolo 27-bis della Tabella, allegato B, al Dpr n. 642/1972.
Le fatture in argomento rientrano piuttosto, precisa la risposta, nel campo applicativo dell’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr n. 642/1972, che prevede per una serie di atti e documenti recanti addebitamenti o accreditamenti, tra cui appunto le fatture, un’imposta di bollo pari a 2 euro per ogni esemplare. Il tributo, tuttavia, non è dovuto, ricorda ancora l’Agenzia (nota 2 in calce all’articolo 13 richiamato) quando la somma non supera i 77,47 euro.
Dall’esame della norma emerge che la marca da bollo deve essere apposta da chi consegna o spedisce il documento fiscale e, quindi, nel nostro caso, dall’istante, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della Tariffa, tra i quali rientrano quelli indicati nell’articolo 13 (e oggetto dell’interpello), l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione.
In sintesi, alle fatture rilasciata dalla professionista nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni non può essere applicata l’esenzione disposta a favore delle onlus e delle Asd, prevista dal citato articolo 27-bis della Tabella.
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