Analisi e commenti

13 Ottobre 2026

Francia e Italia a confronto, due modelli per l’e-fattura

Il primo e forse più rilevante elemento di differenza tra il sistema nostrano e quello d’oltralpe è rappresentato dalla tipologia di infrastruttura e di processo adottato nei due Paesi

L’avvio – graduale – dell’obbligo di fatturazione elettronica e di e-reporting dei dati delle fatture in Francia, dal 1° settembre 2026, ha messo in evidenza quanto sia complesso trasformare un sistema di fatturazione tradizionale in un’infrastruttura digitale capace di gestire, in modo affidabile e su larga scala, milioni di documenti e di informazioni sia ai fini fiscali che ai fini amministrativi.

Come riportato nell’articolo di Italiaoggi del 1° ottobre scorso, nelle prime settimane di operatività, il sistema francese ha registrato alcune criticità evidenziate dall’alto tasso di scarto dei file di e-reporting da parte del sistema dell’Amministrazione fiscale, da ricondursi probabilmente a problemi di integrazione tra tale sistema e le piattaforme private accreditate (provider). Peraltro, il numero di file trasmessi appare ancora molto contenuto (8,4 milioni) poiché l’obbligo è partito solo per un numero limitato di imprese di grandi dimensioni.

Questi elementi offrono uno spunto interessante per guardare alle scelte e al percorso compiuto dall’Italia nell’ultimo decennio. La fatturazione elettronica italiana, introdotta progressivamente e divenuta obbligatoria nei rapporti tra privati dal 1° gennaio 2019, rappresenta oggi qualcosa di più di una modalità digitale di emissione e trasmissione della fattura. Nel corso degli anni, il sistema si è trasformato in una vera e propria infrastruttura informativa al servizio, non solo dell’Amministrazione finanziaria, ma anche delle imprese, dei loro intermediari e anche di altri enti pubblici e, quindi, dell’intero sistema Paese.

Due sistemi, due approcci diversi
Il primo e forse più rilevante elemento di differenza tra il sistema italiano e quello francese è rappresentato dalla tipologia di infrastruttura e di processo adottato nei due Paesi. La Francia ha optato per un sistema decentralizzato mentre l’Italia ha scelto un sistema centralizzato: proviamo a capirne le differenze sostanziali e i pro e i contro di ognuno.

La normativa francese stabilisce che:

  1. il fornitore e il cliente sono obbligati a scambiarsi tra loro la fattura in modalità elettronica, secondo un formato strutturato (standard), affidandosi a provider privati che sono stati preventivamente individuati e autorizzati dall’Amministrazione fiscale
  2. sia il fornitore che il cliente, dopo essersi scambiati la fattura ed entro alcuni giorni dalla emissione della stessa, hanno l’obbligo, sempre attraverso i provider privati, di trasmettere al sistema dell’Amministrazione finanziaria un file contenente solo i dati fiscali obbligatori presenti in fattura.

In sostanza, quindi, il sistema francese prevede due processi obbligatori in capo alle imprese, uno di generazione e scambio della fattura elettronica (e-invoicing) e l’altro di rendicontazione elettronica (e-reporting) dei dati fiscali delle fatture, sfruttando delle piattaforme informatiche gestite da società software private riconosciute dallo Stato.

Vantaggi e rischi della decentralizzazione francese
Questo modello distribuito ha il vantaggio di ridurre le attività e i costi gestionali da parte dell’Amministrazione fiscale, poiché gli stessi sono a carico dei provider. Questi ultimi, però, hanno anche delle responsabilità rilevanti nei confronti dei loro clienti, per eventuali errori commessi nella fase di predisposizione e trasmissione dei file di reporting. A titolo d’esempio, ipotizziamo che un fornitore A e un cliente B si scambino, attraverso i rispettivi provider A1 e B1, una fattura elettronica che riporta un imponibile di mille euro e un’Iva di 220 euro, registrando correttamente entrambi i valori in contabilità; poi, il provider A1, nella generazione e trasmissione del file di reporting, riporta erroneamente un imponibile di 100 e un’Iva di 22 euro, mentre il provider B1 genera e trasmette il file di reporting con i valori corretti. Alla fine del processo, l’Amministrazione finanziaria si troverà una incongruenza tra quanto comunicato dal fornitore e quanto comunicato dal cliente con la probabile conseguenza di far scattare un controllo fiscale su posizioni non realmente a rischio.

Certamente, l’uso dello stesso formato del file di fattura elettronica e di quello di reporting, nonché la selezione preventiva dei provider da parte dell’Amministrazione finanziaria, riducono questi rischi di errori, ma non li escludono del tutto.

La scelta italiana: un unico flusso informativo
Fino all’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (1° gennaio 2019) anche in Italia esisteva un obbligo di e-reporting denominato spesometro, introdotto nel 2010 come evoluzione della trasmissione telematica degli elenchi clienti/fornitori avviata nel 2007. L’acquisizione dei dati delle fatture, mediante tali procedure telematiche, ha certamente potenziato l’attività di analisi del rischio e controllo dell’Amministrazione finanziaria italiana, ma rappresentava solo un adempimento amministrativo oneroso, sia in termini di costi che di tempo, per le imprese e i loro intermediari. Peraltro, i termini di trasmissione di questi dati erano traslati di diversi mesi rispetto al momento di emissione e ricezione della fattura, quindi l’Agenzia delle entrate poteva utilizzarli solo ai fini del controllo, e non per supportare le imprese nella fase di compilazione delle dichiarazioni.

È anche da questa esperienza pregressa che è maturata l’idea di individuare una soluzione che integrasse, in uno solo, i due processi di fatturazione elettronica e di e-reporting, sfruttando l’infrastruttura pubblica, già gestita dall’Agenzia delle entrate, inizialmente realizzata per standardizzare la fatturazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni ai fini di monitoraggio della spesa pubblica e di riduzione dei tempi di pagamento della Pa.

Infatti, trasmettendo il file della fattura al proprio cliente attraverso il “postino virtuale” chiamato Sistema di Interscambio (SdI), il fornitore e il cliente non devono più preoccuparsi di estrarre i dati fiscali da tale file, predisporre un nuovo file di reporting e trasmetterlo all’Agenzia perché quest’ultima, essendo il gestore del “postino”, acquisisce tali dati in tempo reale al momento del passaggio della fattura. Viene meno quindi un adempimento, l’e-reporting, a condizione che il file della fattura sia predisposto nel formato unico definito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Il valore aggiunto del Sistema di Interscambio
SdI, però, non si limita a fare il postino ma, prima di recapitare la fattura al cliente e acquisire i dati, verifica in tempo reale che siano presenti nel file i dati fiscali obbligatori per legge, evitando quindi a monte che il fornitore e il cliente possano commettere errori formali, con conseguenze sul fronte contabile e gestionale. Inoltre, SdI comunica al fornitore, con apposita ricevuta digitale, la data precisa nella quale il cliente ha ricevuto la fattura, offrendo quindi un servizio a valore aggiunto ai fini amministrativi e commerciali delle imprese.

Un altro elemento che emerge dal confronto tra il modello centralizzato italiano e quello decentralizzato francese è rappresentato dalla qualità dei dati acquisiti dall’Amministrazione finanziaria: nel modello centralizzato, infatti, l’Amministrazione è certa che i dati acquisiti sono quelli presenti nella fattura emessa dal fornitore e consegnata al cliente, poiché è la stessa Amministrazione che gestisce il processo di delivery. Questa certezza non potrà mai esserci in un processo decentralizzato, poiché l’Amministrazione riceve un file contenente un estratto dei dati presenti nella fattura che, invece, è scambiata autonomamente tra fornitore e cliente.

La soluzione francese permette alle imprese di trasmettersi le fatture elettroniche autonomamente e quindi di non essere vincolate a controlli preventivi dell’Amministrazione ma, al contempo, evidenzia la delicatezza del ruolo dei provider privati a cui è affidato sia il processo di veicolazione delle fatture sia quello di rendicontazione dei dati all’Amministrazione. Gli inconvenienti tecnici e organizzativi emersi nella fase iniziale evidenziano che una riforma di questa portata non consiste semplicemente nell’introdurre un nuovo formato di fattura e delle regole di trasmissione delle stesse, ma richiede la costruzione di un ecosistema nel quale soggetti pubblici, imprese, intermediari e piattaforme tecnologiche siano in grado di dialogare secondo regole comuni.

La prossima sfida: adeguarsi alla ViDA
L’Italia ha dimostrato di essere riuscita a effettuare questo percorso in modo corretto, grazie anche ai lavori del Forum sulla fatturazione elettronica, nato nel 2011 e coordinato dall’Agenzia delle entrate e dal dipartimento delle Finanze, a cui partecipano in modo costruttivo tutti gli stakeholder pubblici e privati: la prossima sfida sarà quella di adattare il sistema italiano alle previsioni normative della direttiva ViDA (Vat in the Digital Age) emanata nel marzo dello scorso anno.

Tale direttiva prevede, infatti, un obbligo di adozione, per le operazioni intracomunitarie, del formato di fatturazione elettronica europeo definito dal Cen (organo di normazione Ue) ai fini dell’adozione della direttiva 55/2014/Ue in tema di appalti pubblici. Al riguardo, SdI è già oggi in grado di gestire tale formato per accettare fatture elettroniche verso le PPAA italiane (quindi nell’ambito delle operazioni B2G), pertanto occorrerà adeguare SdI a gestire tale standard anche per le operazioni B2B nazionali e intra Ue.

L’obiettivo resta quello di trovare la soluzione tecnica efficace ed efficiente per garantire alle imprese italiane, e anche all’Amministrazione finanziaria, di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della fattura elettronica riducendo al minimo gli adempimenti.


Fonte: FiscoOggi

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