16 Settembre 2026
Fusione infragruppo e perdite fiscali: non sempre un “veicolo” fa elusione
Società create per realizzare l’operazione straordinaria pur senza dipendenti, senza ricavi e con una vita limitata nel tempo possono svolgere una funzione
Una società veicolo che nasce per realizzare un’acquisizione non può essere automaticamente assimilata a una “bara fiscale” solo perché non ha dipendenti o non genera ricavi propri. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 172 del 15 settembre 2026.
Le regole generali: perché esistono i limiti al riporto delle perdite
Innanzitutto, l’Agenzia riepiloga il dato normativo di riferimento, cioè l’articolo 172, comma 7, del Tuir, il quale prevede che, nelle fusioni, le perdite fiscali, gli interessi passivi indeducibili e le eccedenze Ace possano essere trasferiti alla società risultante dall’operazione solo nel rispetto di specifiche condizioni.
Le due verifiche principali sono:
- il limite patrimoniale, che collega il riporto delle perdite alla consistenza patrimoniale della società che le ha generate
- il test di vitalità economica, che richiede l’esistenza di un’attività effettiva misurata attraverso ricavi caratteristici e costo del lavoro.
La ratio della norma è evitare il fenomeno del commercio di “bare fiscali”, cioè l’acquisto di società ormai prive di attività operativa ma titolari di un patrimonio fiscale utilizzabile per abbattere gli imponibili di altre imprese. In sostanza, il legislatore vuole impedire che una perdita maturata da un soggetto economico venga trasferita a un altro soggetto che nulla ha a che vedere con l’attività che quella perdita ha originato.
L’Amministrazione ricorda, poi, che il contesto normativo è profondamente cambiato. Con il nuovo articolo 177-ter del Tuir, introdotto dal decreto legislativo n. 192/2024, il legislatore ha infatti escluso l’applicazione delle limitazioni al riporto delle perdite per molte operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo, con l’idea che, in presenza di una continuità economica e organizzativa, il rischio di commercio delle perdite sia notevolmente ridotto.
Il caso specifico e il nodo interpretativo
La vicenda esaminata dall’Agenzia si basa sulla creazione, tramite un fondo, di una società veicolo, con il compito di acquisire progressivamente il 100% della società target. Una volta completata l’acquisizione, la struttura viene semplificata attraverso una fusione inversa nella quale è la compagine target a incorporare la holding veicolo.
Da un punto di vista strettamente formale, la società veicolo presenta caratteristiche che potrebbero creare problemi rispetto all’articolo 172. La società, infatti, non ha dipendenti, non produce ricavi, sostiene prevalentemente costi professionali e finanziari e registra perdite fiscali derivanti dai costi necessari per realizzare l’acquisizione. Di conseguenza, non supera il test di vitalità economica.
Anche la “target” presenta una criticità diversa: supera il test di vitalità ma non supera integralmente il limite patrimoniale rispetto alle posizioni fiscali che intende riportare.
La questione è, quindi, capire se tali limiti trovano applicazione oppure se è possibile guardare alla reale natura dell’operazione.
Il dubbio sull’applicazione della norma
La risposta dell’Agenzia valorizza la sostanza economica dell’operazione e la finalità antielusiva della disciplina prevista dall’articolo 172 del Tuir. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il “veicolo” non può essere considerato una “bara fiscale”, poiché è stato costituito e utilizzato esclusivamente per realizzare l’acquisizione della “target” e ha effettivamente svolto tale funzione.
L’Agenzia osserva quindi che:
- la società è stata costituita appositamente per acquisire la società “target”
- le risorse raccolte dai soci sono state effettivamente impiegate nell’operazione
- il patrimonio della società è sempre stato rappresentato principalmente dalla partecipazione acquisita
- le perdite fiscali derivano dai costi sostenuti e dalle risorse finanziarie ricevute dai soci e utilizzate per realizzare e gestire l’investimento
- gli interessi passivi e le eccedenze Ace sono anch’essi collegati al finanziamento e alla struttura dell’acquisizione.
In concreto, l’Agenzia evidenzia che la compagine veicolo risulta priva di una propria autonoma operatività economica poiché è stata costituita esclusivamente per realizzare l’acquisizione della partecipazione della società “target”. La successiva fusione con la “target” rappresenta il completamento fisiologico della struttura dell’acquisizione. Per questo motivo l’Agenzia conclude che le limitazioni previste dall’articolo 172, commi 7 e seguenti, non devono trovare applicazione a questo caso particolare.
Fonte: FiscoOggi
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