28 Agosto 2026
Omessa dichiarazione Iva, le regole per la liquidazione del Fisco
Un provvedimento dà attuazione alla novità introdotta dalla legge n. 199/2025, disciplinando criteri di determinazione dell’imposta, modalità per la comunicazione e canali di assistenza
Come previsto dalla legge di bilancio 2026, che ha introdotto l’articolo 54-bis.1 nel Dpr n. 633/1972 (decreto Iva), l’Agenzia delle entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, può procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente. Le regole nel provvedimento firmato oggi, 28 agosto, che definisce le modalità attuative della nuova disciplina.
Il sistema introdotto consente all’Amministrazione di calcolare l’Iva dovuta per un determinato periodo d’imposta sulla base delle informazioni già disponibili nelle proprie banche dati, scomputando gli eventuali versamenti effettuati dal contribuente. La liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudicare l’ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
Una volta determinato il debito d’imposta, l’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che ha sessanta giorni di tempo per segnalare eventuali dati o elementi non considerati dall’Amministrazione e ottenere una rideterminazione delle somme dovute. L’Agenzia ricorda, inoltre, che è considerata omessa anche la dichiarazione presentata senza i dati relativi alle operazioni attive effettuate, necessari per determinare il volume d’affari e quantificare l’imposta dovuta.
Informazioni utilizzate e liquidazione
In assenza della dichiarazione annuale Iva, l’Agenzia può quindi determinare l’imposta dovuta mediante procedure automatizzate basate sui dati già acquisiti dall’Amministrazione attraverso fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e versamenti Iva, relativi al periodo d’imposta interessato.
I dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e alle comunicazioni periodiche sono consultabili dal contribuente e dall’eventuale intermediario delegato attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre le informazioni sui versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.
In particolare, l’imposta dovuta viene determinata come differenza tra l’Iva a debito e l’Iva a credito risultanti dalle suindicate fonti informative, al netto degli eventuali versamenti effettuati. A tale importo devono poi essere aggiunti la sanzione per omessa dichiarazione, prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, e gli interessi nella misura del 4% annuo.
Dialogo aperto con il contribuente
Se dalla liquidazione automatizzata emerge un debito Iva, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente, consentendogli di fornire eventuali chiarimenti o di procedere al pagamento delle somme dovute.
La comunicazione è trasmessa tramite Pec all’indirizzo presente nell’indice nazionale Ini-Pec o al domicilio digitale speciale comunicato all’Agenzia. In caso di mancato recapito, si procede all’invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contestualmente, nel Cassetto fiscale viene reso disponibile anche il dettaglio degli elementi utilizzati per la liquidazione (dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici).
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può segnalare eventuali dati non considerati o valutati erroneamente e fornire gli elementi necessari per una corretta rideterminazione dell’imposta dovuta.
L’attività di assistenza per risolvere problematiche e ricevere chiarimenti è svolta dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Per i soggetti di maggiori dimensioni, con volume d’affari, ricavi o compensi pari ad almeno 100 milioni di euro, la competenza resta invece attribuita alle direzioni regionali.
Iscrizione a ruolo evitabile
Il provvedimento prevede che le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi siano iscritte a ruolo a titolo definitivo. L’iscrizione può però essere evitata versando quanto richiesto entro sessanta giorni dalla comunicazione degli esiti della liquidazione. In tal caso, il contribuente beneficia della riduzione della sanzione a un terzo e dell’applicazione degli interessi nella misura del 3,5 per cento. Se, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, l’Agenzia ridetermina le somme dovute, il termine di sessanta giorni decorre dal ricevimento della nuova comunicazione.
Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, senza possibilità di compensazione. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi.
Fonte: FiscoOggi
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