7 Agosto 2026
Pausa pranzo non soggetta a Irpef se liquida solo il danno emergente
Non sono soggetti a prelievo fiscale gli emolumenti versati al dipendente dal datore di lavoro se hanno natura risarcitoria. Conta la distinzione tra danno emergente e lucro cessante
Con la risposta n. 156/2026, l’Agenzia chiarisce il regime fiscale delle somme corrisposte ai dipendenti per la mancata fruizione del servizio mensa o del servizio sostitutivo nei turni che superano le sei ore: se le somme corrisposte non sostituiscono redditi non percepiti ma hanno finalità risarcitoria, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Il caso in esame
Il caso esaminato analizza il trattamento fiscale delle somme versate dal datore di lavoro in seguito a numerose sentenze relative a giudizi promossi da dipendenti che hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa, o del relativo servizio sostitutivo, in relazione a turni continuativi di lavoro superiori alle sei ore giornaliere. Secondo quanto rappresentato dal contribuente, i giudici, nella quasi totalità dei casi, hanno riconosciuto il diritto alla mensa, identificandolo con il diritto alla pausa pranzo per i lavoratori impiegati oltre tale limite orario.
L’ente istante riferisce, inoltre, di aver ricevuto un numero considerevole di sentenze di condanna al pagamento della sorte capitale e dei conseguenti interessi legali o, in alternativa, della rivalutazione monetaria, assumendo come dovuta la somma più favorevole al dipendente. Da qui la richiesta di chiarire il corretto regime fiscale da applicare a tre voci: il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, nonché il trattamento fiscale degli interessi o la rivalutazione monetaria collegati a tali importi.
Nella soluzione prospettata, il contribuente richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo cui il diritto al buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce un’erogazione di carattere assistenziale, connessa al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzata a conciliare esigenze di servizio e necessità quotidiane del lavoratore (Cassazione, n. 31137/2019), qualificando il danno da mancato godimento della pausa pranzo come “ristoro psicofisico”(Cassazione, n. 22985/2020).
I principi di diritto che regolano la materia
Il punto di partenza del ragionamento dell’Agenzia è l’articolo 6, comma 2, del Tuir, secondo cui «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti». La stessa disposizione specifica che «gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati». Da questa previsione discende la distinzione decisiva tra somme sostitutive di redditi e somme che reintegrano una perdita patrimoniale. Nel primo caso, quando l’indennizzo compensa la mancata percezione di redditi di lavoro o un mancato guadagno, si è in presenza di lucro cessante: l’importo assume funzione sostitutiva del reddito non conseguito, pertanto deve essere ricompreso nel reddito complessivo del percipiente e assoggettato a tassazione. Diversa è l’ipotesi in cui il risarcimento sia destinato a indennizzare perdite effettivamente subite o a reintegrare il patrimonio leso. In tale circostanza, qualificabile come danno emergente, l’importo non assume rilevanza reddituale in quanto manca una funzione sostitutiva o integrativa di trattamenti retributivi e viene meno il presupposto impositivo.
L’Agenzia richiama, in coerenza con questo criterio, i propri precedenti documenti di prassi. In particolare, le risoluzioni n. 106/2009, e 7 dicembre n. 356/2007, hanno confermato l’imponibilità delle indennità risarcitorie aventi funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, cioè quelle dirette a compensare mancati guadagni, presenti o futuri. Restano, invece, escluse da tassazione le somme erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, risarcendo una perdita economica già subita.
Nel percorso argomentativo assume rilievo anche il riferimento al contratto collettivo richiamato nelle sentenze allegate all’istanza. In particolare, viene evidenziato che nei giudizi promossi dai dipendenti non è stata chiesta la monetizzazione del pasto, preclusa dal comma 4 dell’articolo 29 del Ccnl citato, bensì il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa mensa durante un turno superiore a sei ore. In questa prospettiva il controvalore del buono pasto rappresenta soltanto un criterio equitativo di liquidazione del danno.
Infine, quanto alle componenti accessorie, l’Agenzia richiama il disposto dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, secondo cui gli interessi seguono la categoria reddituale del credito da cui derivano. Lo stesso principio è menzionato, per la natura accessoria delle somme, anche dalla circolare n. 326/1997, punto 1.4.
Il parere reso dall’Agenzia delle entrate
Sulla base della qualificazione delle somme come risarcimento di un danno emergente, pertanto, l’Agenzia ritiene che le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e quelle riconosciute per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo non assumano rilevanza reddituale. Esse, infatti, sono finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo e non a sostituire un reddito di lavoro non percepito.
Fonte: FiscoOggi
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