23 Luglio 2026
Reddito da attività agricole connesse: quando si determina su base catastale
L’Agenzia illustra nel dettaglio quali sono le condizioni per l’applicazione dello speciale trattamento fiscale previsto per le attività considerate produttive di reddito agrario
Con la risposta 151 del 23 luglio 2026 a un interpello, l’Agenzia delle entrate si è pronunciata sui requisiti necessari ai fini della riconducibilità delle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, al regime di determinazione dei redditi su base catastale ai sensi dell’articolo 32 del Tuir.
Il caso in esame
La risposta è stata sollecitata da un’impresa che esercita attività di allevamento avicolo e realizza prodotti crudi elaborati, con prevalenza di carne proveniente da animali allevati nei propri impianti.
In misura non prevalente, l’azienda acquista anche capi vivi da terzi, macellati internamente, e, allo scopo di migliorare la qualità del prodotto finale, utilizza, in funzione meramente accessoria, ingredienti secondari acquistati da terzi.
L’impresa chiede, dunque, precisazioni circa la possibilità di considerare tale attività come produttiva di reddito agrario, potendone determinare i redditi ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir.
La risposta dell’Amministrazione finanziaria, confermando quanto già espresso dalle principali circolari sul punto (circolare n. 44/E/2002 e circolare n. 44/E/2004), si concentra sui requisiti di applicazione del regime di determinazione catastale dei redditi, precisando il confine tra applicazione dell’articolo 32, comma 2, lettera c), e dell’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir.
In particolare, l’articolo 32, comma 2, lettera c) si applica alle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno come oggetto prodotti che siano:
- ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali
- riconducibili ai beni individuati dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015.
Una volta accertata la sussistenza del requisito della prevalenza (nel caso in esame, dichiarata dall’istante sia su piano quantitativo che qualitativo), occorre quindi verificare che l’attività rientri tra quelle specificatamente individuate dalla tabella allegata al decreto Mef del 13 febbraio 2015.
Sul punto, dalla risposta emerge la necessità di verificare caso per caso la coincidenza tra attività richiamata dal decreto e attività Ateco posta in essere dall’interessato.
Nello specifico, infatti, con riferimento alla produzione di elaborati crudi di carne avicola, oggetto della domanda, viene evidenziato che la tabella assoggetta a tassazione catastale la “produzione di carni e prodotti della loro macellazione” di cui al codice Ateco 10.12.0 (lavorazione e conservazione di carne di volatili), e la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0)”.
Nel caso in esame, quindi, il richiamo da parte della tabella al codice Ateco 10.12.0 risulta integrale, mentre per quanto riguarda il codice Ateco 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili) il Dm assoggetta a tassazione catastale ai sensi dell’articolo 32 del Tuir solo la “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”.
Ne consegue che le attività produttive riconducibili al codice Ateco 10.13.0 (produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili), ma che risultano diverse dalla “produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami”, in quanto non richiamate dalla tabella allegata al decreto Mef non sono assoggettate a tassazione ex articolo 32 del Tuir, applicandosi, invece, l’articolo 56-bis, comma 2, dello stesso Testo unico.
Tale disposizione, che si applica alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale, ma diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale, prevede un regime di determinazione forfettaria dei redditi d’impresa, applicando il coefficiente di redditività del 15% ai corrispettivi Iva.
Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’articolo 56 del Tuir laddove si realizzino attività di trasformazione non usualmente esercitate nell’ambito dell’attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l’attività agricola principale ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
Fonte: FiscoOggi
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