Normativa e prassi

30 Giugno 2026

Contributo spedizioni extra-Ue: partenza rimandata al 1° ottobre

La proroga riguarda l’entrata in vigore del pagamento della somma di 2 euro per l’acquisto di beni da Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea di valore non superiore a 150 euro

Rinviato di tre mesi il contributo di 2 euro sui pacchi di modico valore provenienti da Paesi extra Ue. L’entrata in vigore della misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 126, legge n. 199/2025) scatterà dal 1° ottobre e non più dal 1° luglio 2026, come previsto inizialmente. Lo stabilisce l’articolo 15 del decreto legge n. 107/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 giugno, dedicato principalmente a interventi urgenti in materia di infrastrutture, attuazione del Pnrr e misure finanziarie.

Tornando alla proroga della tassa di 2 euro, la misura è stata introdotta a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di beni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea.

Il contributo diventa esigibile al momento dell’importazione definitiva delle spedizioni interessate a cura degli uffici doganali. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha definito le modalità operative della misura con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025.

Come precisato dalle Dogane, la norma si applica a tutte le spedizioni di merci provenienti dall’estero e destinate all’Italia. Rientrano nel perimetro della misura, infatti, sia gli acquisti effettuati dai consumatori attraverso piattaforme di commercio elettronico, sia quelli realizzati da imprese e operatori economici nell’ambito della loro attività commerciale. Sono coinvolti nella novità anche gli invii tra privati, compresi i pacchi che contengono beni senza finalità commerciali.

L’obbligo di versare il contributo scatta dal momento in cui le merci vengono importate e possono essere immesse nel mercato dell’Unione europea. Inoltre, il contributo di 2 euro è dovuto indipendentemente dalla procedura informatica utilizzata per lo sdoganamento della spedizione.

Restano escluse le merci trasportate personalmente dai viaggiatori e dichiarate verbalmente in dogana al loro arrivo. In questi casi non si parla, infatti, di una vera e propria spedizione e, di conseguenza, non trova applicazione il contributo previsto dalla normativa.

Dal 1° luglio il dazio di 3 euro sulle importazioni di modesto valore
Nulla di nuovo, invece, per il dazio temporaneo di 3 euro in vigore dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, applicato sui beni importati di modesto valore provenienti da Paesi terzi. Contestualmente, e più precisamente da oggi, 30 giugno, viene eliminata l’attuale esenzione fiscale prevista per questa categoria di spedizioni. A stabilirlo il Regolamento Ue n. 2026/382.
Il tributo dovrà essere applicato a tutti i beni importati di valore fino a 150 euro venduti a distanza (ad esempio, tramite e-commerce), indipendentemente dal sistema Iva utilizzato ed è dovuto per ciascuna voce merceologica della spedizione, sulla base della classificazione tariffaria e non della quantità (vedi “Importazioni extra Ue, pronte le linee guida della Commissione”).


Fonte: FiscoOggi

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