Analisi e commenti

5 Giugno 2026

Stazione di rifornimento chiusa, come trattare i costi di ripristino

Chiarimenti dall’Organismo italiano di contabilità sulla corretta contabilizzazione delle spese per la rimozione degli impianti dal terreno, obbligatoria per legge al termine dell’attività

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato la risposta definitiva ai quesiti interpretativi sul trattamento contabile del fondo di smantellamento e ripristino, disciplinato dall’Oic 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

La fattispecie riguarda una società che gestisce stazioni di servizio carburanti e in base alla normativa è obbligata, al termine dell’utilizzo degli impianti, alla rimozione di tutte le attrezzature, sia in superficie che interrate, e al ripristino delle condizioni originarie del terreno.

L’intervento ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative sulla contabilizzazione dei costi sostenuti per il ripristino dei siti al termine della loro utilizzazione.

Tenendo conto delle osservazioni pervenute in fase di consultazione pubblica, l’Oic ha sostanzialmente confermato quanto già indicato nella bozza pubblicata a marzo 2026, precisando che: 

  • il fondo di smantellamento e ripristino deve essere rilevato in contropartita dell’immobilizzazione materiale (o immateriale) sulla quale insiste l’obbligazione di smantellamento e/o ripristino, nel momento in cui l’obbligazione sorge
  • il fondo per recupero ambientale deve essere stanziato qualora l’operatività dell’impianto abbia provocato un danno ambientale e la società sia obbligata a porvi rimedio.

L’Organismo ha inoltre fornito specifiche indicazioni in merito ai quesiti tecnici posti alla sua attenzione.

Quesito 1 – Attualizzazione
È stato chiesto se il fondo possa essere valorizzato sulla base della spesa che si sosterebbe qualora l’intervento di smantellamento e ripristino avvenisse alla data di bilancio, senza procedere alla stima della passività al momento dell’esborso e alla successiva attualizzazione.

L’Oic ha chiarito che occorre stimare l’ammontare della passività prevista al momento dell’esborso e iscrivere un fondo sulla base di tale valore. È possibile tenere conto dell’attualizzazione, ove ricorrano specifiche circostanze; in tal caso, il fondo sarà pari al valore attuale della passività prevista al momento dell’esborso.

Successivamente alla rilevazione iniziale, gli aggiornamenti di stima del fondo derivanti dal trascorrere del tempo sono portati ad incremento del fondo e imputati nella classe C di conto economico, alla voce 17ter) “effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.  

Diverse tecniche di determinazione del fondo possono essere utilizzate purché approssimino la stima dell’ammontare della passività prevista al momento dell’esborso.

Quesito 2 – Elementi di stima
È stato chiesto se, in assenza di perizie specifiche sull’impianto, sia possibile fare riferimento a parametri esterni pertinenti (esempio costi medi sostenuti da società simili in passato) per valorizzare il fondo per smantellamento o rispristino.

Secondo l’Oic, qualora non siano disponibili pareri di consulenti esterni, serie storiche e statistiche che permettono una stima diretta dell’onere, è possibile fare riferimento a parametri esterni, ove disponibili, purché siano limitati alla stima degli oneri di smantellamento e ripristino del sito, inclusi i costi di smaltimento del terreno asportato rientrante nell’attività di ripristino, senza comprendere eventuali costi di bonifica.

In ogni caso, la metodologia utilizzata deve rispettare i postulati del bilancio (imparzialità, oggettività e verificabilità) e le stime devono essere aggiornate annualmente qualora emergano elementi nuovi e specifici che lo richiedano.

Quesito 3 – Immobilizzazioni immateriali
Un ulteriore quesito concerne la possibilità di imputare l’onere ad incremento del valore del cespite, se di proprietà dell’impresa, o alle immobilizzazioni immateriali, nel caso in cui la stazione di servizio sia detenuta in affitto, usufrutto etc., in contropartita del Fondo per smantellamento e ripristino.

L’Oic ha precisato che, per i beni di proprietà, si applica il paragrafo 19A dell’Oic 31, secondo cui il fondo smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l’obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Quando, invece, i costi si riferiscono a beni non iscritti in bilancio (come quelli detenuti in concessione, affitto o usufrutto), si applica il paragrafo 19B dell’Oic 31, che prevede in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito la rilevazione di un’attività iscritta tra le “Altre immobilizzazioni immateriali”. L’ammortamento di tale attività si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l’obbligazione e la durata residua della concessione, dell’affitto o dell’usufrutto, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Quesito 4 – Stima vita utile cespiti di proprietà
Con riferimento ai cespiti di proprietà, è stato chiesto come determinare la residua vita utile, considerando che l’attività è subordinata ad una autorizzazione amministrativa rinnovabile.

Richiamando il principio contabile Oic 16, in base al quale se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, l’Organismo ha chiarito che, qualora i costi di ripristino di un sito siano imputati a un terreno di proprietà non ammortizzato, devono essere ammortizzati lungo la loro vita utile, identificata nel periodo di tempo entro il quale si prevede che il sito dovrà essere ripristinato.

Quesito 5 – Rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti
Infine, è stato chiesto come rilevare il fondo per smantellamento o rispristino qualora non sia stato contabilizzato negli esercizi pregressi alcun accantonamento, stante la difficoltà di effettuare una stima attendibile dell’esborso finale.

In tale situazione, l’Oic ritiene che l’iscrizione iniziale di tale fondo, non attendibilmente stimabile negli esercizi precedenti, debba essere considerata un cambiamento di stima contabile e trattata secondo le regole previste per tale fattispecie.

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