Attualità

13 Aprile 2026

Dichiarazione sui redditi 2024, a dimenticanze o errori c’è rimedio

Chi ha bisogno di ritoccare il modello inviato nell’ultima campagna dichiarativa, per esempio per inserire una spesa deducibile o detraibile dimenticata, può presentare un modello integrativo

Non manca molto all’inizio della nuova “stagione delle dichiarazioni”, durante la quale saremo chiamati a predisporre e inviare i modelli “730” o “Redditi” per dichiarare i redditi percepiti nel 2025. Nel frattempo, per coloro che avessero la necessità di integrare il modello trasmesso lo scorso anno (ma anche quelli inviati a partire dal 2021), pensiamo sia utile ricordare tempi e modi per porre rimedio a errori o dimenticanze. La norma che disciplina l’emendabilità delle dichiarazioni dei redditi è l’articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998.

Integrativa per il periodo d’imposta 2024
Se solo adesso ci accorgiamo di aver dimenticato di riportare dei dati nella dichiarazione inviata, o di averli inseriti in modo errato, l’unica strada percorribile per rettificarla è quella della presentazione di un modello “Redditi integrativo”. È ormai trascorso, infatti, il periodo utile sia per annullare un modello “730” o un modello “Redditi Pf” già trasmesso (possibilità prevista in caso di presentazione della dichiarazione tramite l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate) sia per presentare il modello “Redditi correttivo” (che andava inviato entro il 31 ottobre 2025).

Per effettuare l’integrazione bisognerà compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti e su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce. In essa indicheremo i redditi e gli oneri (deducibili o detraibili) non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione precedentemente inviata. Se per l’invio di quest’ultima è stato utilizzato l’applicativo web dell’Agenzia delle entrate, con lo stesso servizio possiamo presentare anche il modello integrativo per correggere le dichiarazioni precompilate degli ultimi cinque anni (dal 2021 al 2025, relativamente ai periodi d’imposta 2020-2024). Per la presentazione dell’integrativa è sempre possibile, comunque, rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione.

Un contribuente, quindi, che lo scorso anno ha correttamente presentato il “730/2025” (o “Redditi Pf 2025”) potrà integrarlo mediante la trasmissione di un nuovo modello “Redditi persone fisiche 2025”. Poiché il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, ricordiamo che si considerano valide, e pertanto “correggibili”, anche le dichiarazioni “tardive”, vale a dire quelle presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza (fatta salva l’applicazione delle sanzioni).

A prescindere dal fatto che dalla integrativa emerga un maggior credito (o un minor debito), rispetto alla precedente dichiarazione, oppure un minor credito (o un maggior debito), il nuovo modello va trasmesso entro le seguenti date:

  • 2 novembre 2026, (termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo)
  • 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; per il periodo d’imposta 2024, quindi, entro il 31 dicembre 2030.

Si ricorderà che è stato il decreto legge n. 193/2016 (articolo 5) ad aver uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” del contribuente e di quelle “a sfavore”. Entrambe possono adesso essere presentate entro il termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento (articolo 43 del Dpr n. 600/1973): cioè il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Ma perché, allora, il distinguo delle due date? Perché, come diremo più avanti, a seconda del momento di presentazione della dichiarazione integrativa, sono previste differenti regole di utilizzo del credito da parte del contribuente. È inoltre diversa la riduzione delle sanzioni accordata per la regolarizzazione degli errori o delle omissioni.

Rettifica “a favore” del contribuente e utilizzo del credito
Quando l’integrazione comporta un maggior credito o un minor debito, la differenza a credito che ne deriva va indicata nel modello integrativo come “credito da portare in diminuzione per l’anno successivo”, oppure chiesta “a rimborso”.

Se la dichiarazione integrativa è presentata prima dell’invio del modello 730/2026 o di Redditi/2026 (ma, comunque, entro la data del 2 novembre 2026), tale eccedenza a credito (se non chiesta a rimborso) potrà essere indicata in detti modelli e utilizzata in compensazione per pagare imposte derivanti dagli stessi.

Se, invece, la dichiarazione integrativa a favore è presentata dopo il 2 novembre 2026 (cioè oltre il termine previsto per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo), l’eccedenza a credito potrà essere utilizzata in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione integrativa. E il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante da tale dichiarazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la stessa dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998).

Per chiarire meglio, il contribuente che presenterà nel 2028 la dichiarazione integrativa “Redditi 2025” (quindi, oltre il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva) dovrà indicare l’eccedenza a credito nel modello che invierà nel 2029 e potrà utilizzare l’importo a credito in compensazione solo per pagare debiti che matureranno a partire dal 2029.

Integrativa “a svantaggio” del contribuente e ravvedimento operoso
Quando l’integrazione o la rettifica comporta, rispetto alla dichiarazione originaria, un minor credito o un maggior debito, occorrerà anche pagare, contemporaneamente alla presentazione dell’integrativa:

  • le somme dovute per imposte non versate
  • gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera
  • le sanzioni.

Per queste ultime, si potrà comunque usufruire del “ravvedimento operoso”, cioè delle riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Come è noto, tale istituto è stato recentemente modificato dal decreto legislativo n. 87/2024. Le nuove disposizioni, introdotte per favorire maggiormente l’adempimento spontaneo, si applicano con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Maggiori dettagli sull’utilizzo del ravvedimento e sulle modalità di versamento delle somme dovute sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

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