Attualità

1 Aprile 2026

Global minimum tax nel vivo, pronti due software di compilazione

Servono per il modello di notifica del soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante e per il modello di dichiarazione su imposta minima integrativa, suppletiva e nazionale

Dal 31 marzo 2026 è possibile presentare il modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a presentare la Comunicazione Rilevante ai fini della Global Minimum Tax (di seguito “Comunicazione”) e il modello di dichiarazione fiscale relativo all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale dovuta in Italia. Per la compilazione dei modelli, l’Agenzia mette a disposizione gratuitamente sul sito istituzionale rispettivamente il software “NotificaGlobe” e il software “DichiarazioneGlobe”.

 I modelli devono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998), mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Che cos’è e come funziona la Global minimum tax 
La Global minimum tax, ricordiamo brevemente, consiste in un regime di tassazione minima globale applicabile, a decorrere dall’esercizio con inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, alle imprese che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con fatturato consolidato almeno pari a 750 milioni di euro (Dlgs n. 209/2023). La disciplina punta a garantire un livello impositivo minimo dei grandi gruppi multinazionali o nazionali di imprese tramite l’applicazione di un’imposizione integrativa qualora l’aliquota effettiva di tassazione in ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese del gruppo non raggiunga il 15%.

La disciplina prevede il calcolo dell’aliquota di imposizione effettiva (Etr) per ogni esercizio e per ciascuna giurisdizione in cui sono localizzate le imprese appartenenti al gruppo, a condizione che nella giurisdizione vi sia un reddito netto rilevante (pari alla somma algebrica tra i redditi e le perdite rilevanti delle singole imprese). Se in un esercizio l’aliquota di imposizione effettiva di una giurisdizione è inferiore all’aliquota minima d’imposta (15%) e per tale giurisdizione il reddito netto rilevante risulta positivo, allora occorre determinare l’imposizione integrativa ottenuta applicando al reddito netto rilevante, diminuito della riduzione da attività economica sostanziale, l’aliquota risultante dalla differenza tra l’aliquota minima d’imposta e l’aliquota d’imposizione effettiva.

L’imposizione integrativa così calcolata è prelevata in Italia attraverso:

1) l’imposta minima integrativa, che è dovuta da controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali in relazione alle imprese soggette ad una bassa imposizione facenti parte del gruppo

 2) l’imposta minima suppletiva dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione, quando non è stata applicata – in tutto o in parte – l’imposta minima integrativa equivalente in altre giurisdizioni

3) l’imposta minima nazionale, dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

Gli obblighi informativi previsti
Il decreto legislativo n. 209/ 2023 ha istituito un sistema di obblighi informativi articolato come segue:

  • il modello di Comunicazione (articolo 51), che ciascuna impresa del gruppo localizzata in Italia è tenuta a presentare all’Agenzia delle entrate, in cui è illustrata la struttura del gruppo e sono fornite le informazioni necessarie al calcolo dell’imposizione integrativa, all’allocazione alle varie giurisdizioni con diritti impositivi dell’imposta minima integrativa e dell’imposta minima suppletiva, nonché l’elenco delle scelte previste dal decreto che sono state esercitate e revocate nell’esercizio a cui si riferisce la Comunicazione
  • il modello di notifica (articolo 51, comma 4) per l’individuazione del soggetto tenuto a trasmettere la Comunicazione al posto di una o più imprese localizzate in Italia. In particolare, un’impresa localizzata in Italia può essere esonerata dall’obbligo di presentare la Comunicazione quando la controllante capogruppo o un’impresa designata invia tale Comunicazione all’autorità fiscale del proprio Paese e l’autorità competente di quel Paese ha in essere un accordo qualificato con le autorità competenti italiane per scambiare le informazioni relative alla Comunicazione. Il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze 25 febbraio 2025 ha previsto le disposi­zioni attuative della notifica
  • il modello di dichiarazione fiscale relativo all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale dovute in Italia (articolo 53). Tale modello, che presenta una struttura semplificata rispetto alla Comunicazione, è composto da una sezione generale e da appositi prospetti dedicati ad accogliere i dati e le informazioni riguardanti le tre imposte sopra richiamate. Il decreto del vice ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 novembre 2025 ha previsto le disposi­zioni attuative della dichiarazione fiscale.

Tempistiche di invio
Tutti i modelli elencati vanno presentati entro lo stesso termine di scadenza, ossia entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio di riferimento. In deroga, il termine è fissato nel diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio transitorio di cui all’articolo 54, comma 1, del Dlgs n. 209/2023. Il primo termine di scadenza, indipendentemente dall’inizio o dalla durata dell’esercizio, non può comunque essere anteriore al 30 giugno 2026 (ad esempio, nel caso di un gruppo avente l’esercizio di 6 mesi, che inizia il 1° gennaio 2024 e termina il 30 giugno 2024, il termine scade entro il 30 giugno 2026).

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